Il lavoro può essere prestato anche all’interno di contratti di tipo associativo, comportanti una qualche forma di partecipazione del lavoratore associato al rischio dell’impresa. Se nel rapporto di lavoro subordinato la struttura del contratto è orizzontale, nei contratti associativi, al contrario, essa è circolare, in quanto il lavoratore è coinvolto nei destini dell’impresa.

 La fattispecie più importante, al riguardo, è quella del socio di una cooperativa di produzione e lavoro. In tali società, nate come alternativa all’impresa capitalistica, il socio apporta il proprio conferimento prestando attività lavorativa. Sebbene questa sia del tutto eterodiretta, tuttavia, il socio non è giuridicamente un lavoratore subordinato, a causa del contesto contrattuale nel quale rende la sua prestazione. Al di là di quanto la partecipazione del socio all’attività sociale possa essere effettiva, la sua condizione materiale ha spinto la legislazione ad estendere a suo favore una serie di norme lavoristiche, espressamente e di volta in volta indicate.

Con ciò, tuttavia, la legislazione ha di fatto confermato l’inapplicabilità delle altre norme di diritto del lavoro non oggetto di un’espressa estensione. Una spinta verso il superamento di tale carenza protettiva, nella direzione di una tendenziale assimilazione dei soci ai lavoratori subordinati, è stata successivamente data dalla l. n. 142 del 2001. Tale estensione si è fondata sul peculiare meccanismo del doppio rapporto , in base al quale il socio permane tale soltanto se mantiene anche un rapporto di lavoro, che, a sua volta, può essere autonomo o subordinato.

Della categoria dei contratti associativi, fa altresì parte, con un crescente rilievo pratico, il contratto di associazione in partecipazione, previsto e disciplinato dagli artt. 2549 e ss. e mediante il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto . Nell’associazione in partecipazione qui considerata, tale apporto è costituito dal lavoro prestato: l’associato, infatti, lavora per l’impresa di cui è titolare l’associante, con modalità non dissimili da quelle della subordinazione. A fronte di tale attività, il lavoratore ha diritto ad una partecipazione agli utili della società, mentre può escludere la sua partecipazione alle perdite con un apposito accordo

Lascia un commento