Tutela della libertà religiosa in situazioni di crisi familiari.
Il sentimento religioso dei coniugi, se ha un notevole rilievo al momento in cui essi scelgono la strada di accesso allo status coniugale, appare del tutto irrilevante al momento in cui essi ricorrano alla separazione o al divorzio, sia per quanto concerne la responsabilità della crisi coniugale, sia per quanto riguarda l’affidamento dei figli minori: la conversione di uno dei coniugi ad un’altra confessione, a patto che non infici i doveri di coniuge e di genitore, non costituisce motivo di addebito o ragione incidente nell’affidamento dei figli. Il credo religioso, in particolare, non rientra tra le componenti del giudizio sulla sua attitudine a curare la prole, in quanto la neutralità religiosa dell’ordinamento si esprime nel rifiuto di norme che facciano discendere dalle singole confessioni conseguenze favorevoli o dannose .
Problematiche familiari connesse alla presenza islamica.
La crescente presenza sul territorio nazionale di immigrati di religione islamica ha determinato una serie di problemi relativi al diritto di famiglia, connessi principalmente alla costituzione di una comunità familiare tra cittadini italiani ed immigrati musulmani, alla possibile rilevanza di un matrimonio poligamico e al riconoscimento della paternità del figlio naturale. I problemi sono tuttavia diversi a seconda che il matrimonio con un immigrato islamico concerna un cittadino od una cittadina italiana:
- donna musulmana e uomo italiano: l’art. 116 co. 1 c.c. richiede che lo straniero debba presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulta che sulla base delle leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio , ma qualora risulti che il diniego di nulla osta derivi dal divieto per la donna musulmana di sposare un non musulmano, l’ufficiale dello stato civile deve procedere alle pubblicazioni matrimoniale e alla celebrazione delle nozze pur in assenza del nulla osta;
- uomo musulmano e donna italiana: la necessità che l’immigrato musulmano abbia la libertà di stato per sposare una cittadina italiana impedisce che le nozze siano possibili qualora lo straniero sia vincolato da precedenti matrimoni (sistema poligamico). Tale matrimonio, peraltro, non sarebbe ammissibile neanche qualora lo sposo si fosse liberato del precedente vincolo mediante ripudio, atto al quale non può essere riconosciuta rilevanza nel nostro ordinamento.