La procedura di certificazione è stata prevista dagli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003. Tale istituto è stato introdotto con finalità deflattive del contenzioso in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro, ossia con l’intento di creare maggiori certezze che un contratto qualificato in dati termini (contratto di lavoro autonomo) non possa essere travolto ex post da una sentenza che lo riqualifichi come subordinato. Si prevede che le parti possano richiedere, dinanzi alle Commissioni all’uopo istituite, la certificazione di qualunque contratto di lavoro, e questo al fine di consolidare la qualificazione del contratto operata dalle parti.
Gli organi abilitati alla certificazione sono: gli enti bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro, le Province, le Università pubbliche e private, la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro presso il Ministero del lavoro e i Consigli provinciali dei consulenti di lavoro.
L’istanza di avvio della procedura, che deve essere scritta e comune ad entrambe le parti, è rivolta ad ottenere un atto di certificazione, ossia un atto tramite cui l’organo certifichi che la qualificazione del contratto è corretta, e che quello sottoposto all’esame è realmente il contratto che si è inteso contrarre.
L’impugnazione di una certificazione potrà prendere due diverse strade:
- quella di un ricorso al giudice amministrativo, per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
- quella di un ricorso al giudice ordinario del lavoro, rivolto a sostenere l’erroneità giuridica della qualificazione, ovverosia che il rapporto si è svolto in modo difforme rispetto al programma negoziale concordato.
Essendo tale difformità il cuore delle controversie in tema di subordinazione, va detto che esse potranno essere possibili, malgrado l’eventuale certificazione del contratto, negli stessi termine del passato.
In base a quanto detto, quindi, la normativa non potrà avere l’effetto sperato di ridurre il contenzioso. Potrebbero però derivarne benefici effetti di migliore fattura formale dei contratti in circolazione.