L’esistenza di una forma di rappresentanza dei lavoratoti in azienda è essenzialmente finalizzata allo svolgimento di una serie di funzioni, la principale delle quali attiene al costituire il principale terminale di riferimento di una serie di diritti, finalizzati al sostegno dell’attività sindacale in azienda (artt. 20 e ss. St. lav.). La titolarità della RSA è stata poi ereditata dalla RSU, quindi, quanto appena riferito, deve essere esteso alla RSU. Occorre avvertire, comunque, che dalla normativa in questione sono state esentate le piccole aziende: il titolo III dello Statuto, infatti, si applica alle sole unità produttive che abbiano più di quindici dipendenti, se industriali commerciali, o più di cinque, se agricole. Andiamo adesso ad analizzare i vari articoli:

  • l’art. 20 prevede che ciascuna RSA abbia il diritto di indire assemblee, nell’unitĂ  produttiva di riferimento, su materie di interesse sindacale e del lavoro . Tali assemblee possono essere indette in qualunque momento, se fuori dall’orario di lavoro, o nei limiti di 10 ore annue, durante l’orario.
  • l’art. 21 prevede che il diritto di indire referendum da parte di tutte le RSA esistenti nell’unitĂ  produttiva su materie inerenti all’attivitĂ  sindacale .
  • l’art. 22 stabilisce un’importante garanzia per i dirigenti delle RSA, stabilendo che essi possono essere trasferiti da un’unitĂ  produttiva ad un’altra soltanto previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Tale garanzia mira ad evitare che possano esservi trasferimenti discriminatori o comunque antisindacali a danno dei dirigenti.

  • l’art. 23 prevede permessi retribuiti per l’espletamento del mandato sindacale a favore dei dirigenti della RSA, e ciò secondo un monte ore variabile in relazione alla consistenza occupazionale dell’unitĂ  produttiva interessata. Il diritto al permesso ha natura di diritto potestativo, da esercitarsi tramite una comunicazione , da inviarsi per iscritto al datore di lavoro, di regola 24 ore prima, tramite la RSA.
  • l’art. 24 dispone che i dirigenti di cui all’art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno .
  • l’art. 30 (fuori dal titolo III) prevede permessi retribuiti in favore di quei lavoratori che siano dirigenti esterni delle associazioni sindacali aventi i requisiti di cui all’art. 19.
  • l’art. 31 (fuori dal titolo III) prevede che i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali abbiano diritto di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
  • l’art. 25 attribuisce alle RSA il diritto di procedere all’affissione dei comunicati sindacali che essa desideri far conoscere ai lavoratori.
  • l’art. 26 co. 1 garantisce ai lavoratori il diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, ma senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attivitĂ  aziendale .

I co. 2 e 3 prevedevano il diritto delle associazioni sindacali dei lavoratori di percepire i contributi sindacali tramite la modalità di trattenuta in busta paga. Sebbene tali commi siano stati abrogati a seguito di un referendum popolare nel 1995, il sistema in questione è ancora generalmente operativo.

  • l’art. 27 dispone che, nelle unitĂ  produttive con piĂą di 200 dipendenti, il datore di lavoro deve mettere a disposizione delle RSA un idoneo locale all’interno della stessa unitĂ  o nelle sue immediate vicinanze. Nelle unitĂ  produttive con un numero inferiore di dipendenti, invece, le RSA hanno diritto di fruire di un locale idoneo per lo svolgimento delle riunioni quando ne facciano richiesta.

 Contrattazione aziendale

Un’altra importante funzione della RSA/ RSU attiene alla capacità di stipulare contratti collettivi di livello aziendale. Lo Statuto dei lavoratori non tocca direttamente il punto, per timore di entrare in contrasto con l’art. 39 co. 2 e 3, tuttavia le RSA sono sempre state anche agenti negoziali, ruolo questo che è stato riconosciuto dal Protocollo Ciampi del 1993.

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