La legge in esame ha istituito (art. 12) una Commissione di garanzia dell’attuazione della legge, la quale è investita di una serie di importanti funzioni:

  • favorire in ogni modo l’accordo tra le parti in conflitto, convocandole in apposite audizioni o sollecitandole a confrontarsi sul problema oggetto della vertenza.
  • valutare l’idoneitĂ  dei contratti collettivi a realizzare le finalitĂ  di tutela dei diritti della persona previsti dalla legge.
  • riempire il vuoto lasciato dalle parti in ipotesi:
    • di inattivitĂ  negoziale delle stesse.
    • di valutazione di non idoneitĂ  dell’accordo da esse concluso.

In tali ipotesi, infatti, la Commissione può formulare una proposta alle parti, invitandole a recepire i contenuti della stessa in un accordo. Trascorso vanamente un certo lasso di tempo da tale proposta, inoltre, la Commissione può sostituirsi alle parti, promulgando una regolazione provvisoria del settore, che costituirà l’unico parametro di riferimento alla stregua del quale dovranno essere erogate le prestazioni indispensabili.

segnalare in via preventiva, rispetto all’azione di sciopero, le eventuali violazioni alle regole della legge o dei contratti collettivi, che emergano dal solo atto di proclamazione. Tale potere è molto utilizzato dalla Commissione, perché consente alle parti di conoscere gli errori nei quali eventualmente sono incorse e di potervi rimediare

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