Lo sciopero, a partire dagli anni ’80, ha interessato sempre di più il settore dei servizi essenziali. Le connotazioni di tale sciopero, tuttavia, mutano quasi completamente dal fenomeno generale, principalmente per il fatto che l’arma di pressione, più che il danno arrecato alla controparte, è quello provocato all’utenza, la quale, a sua volta, conta su quei servizi per vedere soddisfatti propri diritti altrettanto, se non più importanti, del diritto di sciopero. In questo settore, quindi, lo sciopero ha un potenziale di costo sociale molto alto.
Intorno agli anni ’80, si cominciò a porre il problema di una disciplina che, pur non impedendo gli scioperi nei servizi essenziali, li contemperasse con i diritti degli utenti. In un primo momento, i sindacati tentarono con i codici di autoregolazione , che però si risolsero in un fallimento. Fu quindi elaborata una legge (n. 146 del 1990), la quale, contando sul sostanziale consenso politico dei sindacati confederali, fu congegnata in modo tale da lasciare grande spazio alla contrattazione collettiva, e quindi ai sindacati stessi, con la contemporanea previsione, per bilanciare il sistema, di una nuova Autorità indipendente (Commissione di garanzia). Il bilancio della legge registra aspetti sia positivi che negativi:
- il grande lavoro che è stato fatto ha fortemente migliorato la prassi delle relazioni sindacali.
- il sistema che è venuto a crearsi è stato molto spesso criticato per la sua scarsa effettività.
Il vero problema di fondo è quello della crescente difficoltà della società civile ad accettare che, in conseguenza di scioperi, possano verificarsi turbative ai circuiti della normale vita sociale: si registra, insomma, una certa insensibilità per il valore della libertà dello sciopero.
La via della regolazione dello sciopero nei servizi essenziali, pertanto, è e probabilmente rimarrà una via di faticosi equilibrismi e compromessi. È altresì chiaro che sullo sfondo della tematica dello sciopero nei servizi essenziali risalta un nodo problematico che concerne la disciplina dello sciopero in generale, ovvero la totale assenza di limitazioni, sia per quanto riguarda i soggetti sindacali promotori dello sciopero, sia in ordine ad eventuali meccanismi di verifica del consenso delle basi rappresentative.