Le regioni ad autonomia speciale trovano la fonte della loro potestà legislativa, negli statuti.
Contemplano tre tipi di potestà legislativa come precedentemente accennato.
In sede di riforma del titolo V il legislatore costituzionale, nel determinare un indubbio potenziamento dell’autonomia delle regioni ordinarie, si è preoccupato di introdurre una clausola in base alla quale sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
In particolare ai fini della definizione della materia spettante alla competenza legislativa delle regioni a statuto speciale si deve fare riferimento agli elenchi di materie contenute nei rispettivi statuti.
Per la regione speciale il regime della potestà residuale, ove la materia, indicata come concorrente nello statuto, rientri da quelle non nominate dall’articolo 117 e possa quindi ascriversi alla potestà residuale.
Se invece una materia appartiene secondo lo statuto speciale alla potestà esclusiva regionale ed è secondo il titolo V, di competenza concorrente riservata in via esclusiva allo Stato, la regione speciale continuerà ad avere la sua potestà esclusiva.
Quanto alla potestà concorrente deve ritenersi che gli elenchi speciali sono integrati da quelle materie che, comprese nell’articolo 117, non sono contemplate in tali elenchi.