La legge costituzionale n.1 6 marzo 1992, ha interamente sostituito il testo dell’articolo 79, con il seguente: “l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia e indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.”
 Gli elementi che differenziano la nuova disciplina della precedente sono:
- l’esclusione dell’intervento del presidente da Repubblica nella concessione     dell’amnistia dell’indulto, ad eccezione della promulgazione della legge;
- riserva di legge assoluta ed infungibile stabilita dall’articolo 79, da cui deriva la titolaritĂ del potere di concedere l’amnistia e indulto;
- la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera     necessaria non soltanto per l’approvazione della legge nel suo complesso, ma anche per l’approvazione dei singoli articoli;
- l’espressa previsione della possibilitĂ da parte della legge di stabilire un termine per l’applicazione di amnistia e dell’indulto anteriore rispetto alla data     di presentazione del disegno o della proposta di legge.
 Le ragioni politiche che hanno condotto alla modifica della legge.
L’esigenza fondamentale è nata dall’abnorme ricorso agli istituti dell’amnistia e dell’indulto per fronteggiare problemi di contenimento di un sistema carcerario del tutto insufficiente. Con ciò snaturando la natura straordinaria ai quali sono adibiti. Venivano utilizzate infatti soprattutto quando erano subentrati delle circostanze in base alle quali i suddetti reati erano legati ad un momento oramai superato, e quindi non piĂą offensivi della coscienza sociale