Ulteriori vincoli derivano dal carattere della provvisorietà

  • quando ci si riferisce a provvedimenti provvisori;
  • quando si stabilisce la durata del decreto-legge che è limitata a 60 giorni;
  • quando si attribuisce alle camere il potere di scegliere se convertire in legge il decreto oppure non convertirlo, cancellando retroattivamente gli effetti nel frattempo prodotte dal decreto stesso.

 Una prima conseguenza di tale vincolo ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della prassi della reiterazione del decreto-legge.

Una seconda conseguenza riguarda l’implicito divieto per il decreto-legge di contenere disposizioni, la cui applicazione dia luogo ad effetti irreversibili, poiché in tal caso, sarebbe leso il potere, di cancellare ogni effetto prodotto dal decreto qualora le camere abbiano deciso di non convertire.

 Il governo però ha spesso adottato decreti legge che hanno prodotto effetti irreversibili, tale circostanza non nè giustifica là legittimità ma, fa dubitare dell’efficacia dei rimedi predisposti dall’ordinamento nei confronti di decreti legge recanti disposizioni illegittime. Dubbi in tal senso ancora più gravi, vi sono sul fatto che la forma di vizio in questione sarebbe a sua volta irreversibile, non esistendo un rimedio al riguardo: infatti, anche un’eventuale decisione di annullamento della corte costituzionale non potrebbe più rimuovere le conseguenze già prodotte.

un esempio riguarda un edificio del ‘500 pericolante a seguito del terremoto: un eventuale decreto-legge, adottato per fronte a tale calamità naturale, non potrebbe contenere una disposizione che prevede l’abbattimento dell’edificio suddetto e qualora tale abbattimento venisse compiuto, l’eventuale mancata conversione del decreto, consentirebbe la ricostruzione non già dell’originale ma bensì di una semplice copia. Determinando così un effetto irreversibile.

 Quanto all’esempio, la situazione sarebbe effettivamente paradossale se la conclusione dovesse essere quella ipotizzata cioè l’impossibilità di abbattere l’edificio da non determinare un effetto irreversibile. In realtà sono in gioco due valori costituzionali tutelati: da un lato il valore della provvisorietà del decreto-legge, dall’altro il valore della tutela della sicurezza pubblica, valore quest’ultimo che risulterebbe certamente violato dal mancato abbattimento di un edificio a gran rischio di crollo. La corte costituzionale ha fatto dunque un bilanciamento dei valori costituzionali, dando la preferenza a quello tra essi ritenuto prevalente, nella fattispecie quello della sicurezza pubblica.

 Le conclusioni possono essere quindi le seguenti: un effetto irreversibile è giustificato dall’esigenza di tutelare un principio o valore costituzionale prevalente, rispetto dei principi di quell’articolo 77, à è pienamente legittimo; quando invece tale giustificazione non sussiste l’effetto irreversibile deve ritenersi illegittimo in virtù del divieto risolvibile del principio di provvisorietà del decreto-legge

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