Sembra giustificabile l’affermarsi di agevolazioni fiscali che riguardino esclusivamente determinate attività , la cui promozione sia dall’ordinamento ritenuta particolarmente meritevole. In questa prospettiva sembra muoversi il d.lgs. n. 460 del 1997, che precisa opportunamente quale sia il criterio di individuazione dell’oggetto esclusivo dell’attività di un ente, al fine dell’eventuale qualificazione dello stesso come ente non commerciale. Al riguardo si stabilisce che l’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predetto forme, l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 1).
La riforma riguarda anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i quali vengono a trovarsi collocati all’interno di una disciplina diretta ad una platea ampia di soggetti, qualificati in base all’esercizio di determinate attività (meritevoli) e per questo destinatari di una serie di agevolazioni tributarie. Se questo in parte attenua la specialità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, viene comunque salvaguardata la loro autonomia in relazione alle norme di organizzazione e all’ispirazione democratica cui le agevolazioni risulterebbero per gli altri enti condizionate. Tale esenzione evidenza che lo Stato è incompetente in materia di organizzazione interna degli enti ecclesiastici, in quanto si tratta di soggetti estranei all’ordinamento che sono ammessi alle agevolazioni senza che sia necessaria una loro omologazione.
Ancora maggiore rilevanza sembra avere la Sezione II del d.lgs. n. 460 del 1997, il cui art. 10 stabilisce che gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate al co. 1 lett. a (es. assistenza sociale, assistenza sanitaria, formazione) . Risulta indiscutibile che il d.lgs. n. 460 del 1997 incrementi le agevolazioni tributarie a favore degli enti ecclesiastici riconosciuti, assimilandoli alle ONLUS. In particolare, si tratta di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, per le quali è esclusa la natura commerciale, e di agevolazione che possono tradursi in forme di finanziamento indiretto, solo per citare un paio di esempi. Si tratta di un sistema di agevolazioni fiscali, che tuttavia non esaurisce il favor per gli enti religiosi dell’ordinamento tributario italiano:
- il regime agevolato di derivazione pattizia è costituito:
- dall’equiparazione delle attività istituzionali degli enti ecclesiastici (di religione e di culto) alle attività di beneficienza ed istruzione;
- dalle esenzioni previste per alcuni trasferimenti immobiliari e per le distribuzioni di pubblicazioni e stampati attinenti alla vita religiosa;
- dall’esenzione prevista per gli immobili della Santa Sede;
- il regime agevolato di derivazione unilaterale statale è costituito:
- dalla facoltĂ di optare per la determinazione forfetaria del reddito riconosciuto agli enti non commerciali;
- dall’esenzione dall’IRPEF;
- dalle agevolazioni previste in occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attivitĂ ;
- dalla riduzione del 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni relativamente a manifestazioni religiose;
dall’esenzione dall’ICI, previsione questa che ha creato una serie di problemi, dando luogo all’apertura di una procedura di infrazione da parte della commissione europea per la concorrenza, che ha chiesto al governo di fornire un quadro generale dei favori fiscali che l’Italia concede alla Chiesa cattolica, ai fini della valutazione di una possibile violazione alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato