Perché l’ente di una confessione religiosa possa ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre che sia stato eretto in persona giuridica nell’ordinamento confessionale ed abbia fine di religione o di culto. Per quanto attiene agli enti cattolici, l’art. 2 della l. n. 222 del 1985 stabilisce che il fine di religione o di culto deve essere costitutivo ed essenziale: di fronte ad una pluralità di fini, il vaglio della finalità di religione o di culto deve essere condotto mediante applicazione del criterio di prevalenza, escludendo la possibilità che tale fine sia assunto dall’ente solo in via indiretta. La concreta rispondenza dell’attività esercitata dall’ente al fine sopracitato, tuttavia, non è rimessa ad un insindacabile valutazione dell’autorità confessionale. Essa, al contrario, è indicata dalla legge, sia pure in modo sufficientemente ampio da garantire una certa flessibilità della valutazione nelle fattispecie concrete, tranne per quei casi in cui la sussistenza del fine di religione o di culto è presunto iuris et de iure, come avviene per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa cattolica. In questi casi il riconoscimento dell’ente sembra configurarsi come un atto dovuto, senza che rilevi alcuno spazio di discrezionalità della pubblica amministrazione, giustificato dalla particolare importanza della confessione.
Per quanto riguarda la natura delle attività di religione o di culto, esse sono quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione dei ministri del culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede e all’educazione religiosa . Costituiscono attività diverse quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e le attività commerciali o a scopo di lucro , che restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Per gli enti cattolici, un mini-accordo tra Stato e Chiesa (1997) ha stabilito che una corretta applicazione delle norme pattizie esclude che possano essere richiesti agli enti ecclesiastici la costituzione per atto pubblico , il possesso in ogni caso dello Statuto o la conformità del medesimo alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private . Tale accordo interpretativo ha chiarito che alla pubblica amministrazione spetta soltanto di accertare che il fine di religione e di culto sia costitutivo ed essenziale, salvo che la domanda di riconoscimento non sia stata prodotta da un ente che faccia parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per il quale il fine di religione o di culto, come detto, è presunto iuris et de iure. Si ha la sensazione che l’accordo interpretativo abbia voluto distinguere, riguardo agli enti cattolici, il momento del riconoscimento della personalità giuridica civile dal momento dell’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche, quasi a voler indicare che tra l’uno e l’altro manchi un legame necessario, nel senso che ad un ente ben potrebbe essere negate l’iscrizione nel suddetto registro (es. difetto dei requisiti necessari) senza che sia possibile negare al medesimo il riconoscimento della personalità giuridica e, pertanto, la qualità di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.