Di recente si sono sviluppate forme di sostegno finanziario a strutture confessionali nell’area degli interventi relativi ai servizi alla persona:
- adozione da parte di alcune Regioni dell’erogazione di un buono scuola, la cui funzione sembra essere quella di favorire la scuola privata confessionale, agevolando le iscrizioni degli studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche non adeguate ai costi. Il buono scuola trae la propria giustificazione dal riconoscimento (l. n. 62 del 2000) che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private: alle scuole paritarie private è assicurata la piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico ed il loro progetto educativo può indicare l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso, pur non essendo comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religioso;
- interventi a favore degli oratori, che rappresentano una forma di sostegno finanziario maggiormente diretta. Al riguardo la l. n. 206 del 2003 ha stabilito di riconoscere ed incentivare la funzione educativa e sociale svolta mediante le attività di oratorio dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8 co. 3 Cost. (co. 1). Gli interventi di tipo finanziario consistono nella possibilità per Stato, Regioni ed enti locali di attribuire in comodato agli enti in questione beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica (art. 3) e nel considerare opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari , con la previsione del rimborso da parte dello Stato al comune delle minori entrate a ciò dovute (co. 2).