Le fonti di diritto ecclesiastico si collocano in un sistema nel quale si trovano a concorrere, oltre alle norme unilaterali statali o regionali e alle norme comunitarie:
- norme costituzionali:
- art. 2 (Grundnorm), posto a presidio dei diritti fondamentali e della realizzazione del pieno sviluppo della persona anche all’interno delle formazioni sociali, di cui le confessioni religione sono una parte non marginale;
- art. 3, che promuove il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini, la quale non può trovare ostacoli nella diversità di religione;
- art. 4, che nel promuovere il diritto al lavoro assegna ad ogni cittadino il dovere di concorrere al progetto materiale e spirituale della societĂ ;
- art. 7, che disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica;
- art. 8, che sancisce il diritto all’uguale libertà di tutte le confessioni religiose e che disciplina i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica;
- art. 19, che tutela il diritto di libertĂ religiosa;
- art. 20, che sancisce il divieto di discriminazioni nei confronti degli enti aventi carattere ecclesiastico;
- norme pattizie:
- per quanto riguarda la Chiesa cattolica occorre citare la l. n. 810 del 1929, che ha dato esecuzione al Trattato lateranense, la l. n. 121 del 1985, che ha dato attuazione all’Accordo di Villa Madama del 1984, modificativo del Concordato lateranense e la l. n. 206 del 1985, che ha dato esecuzione all’Accordo sulla disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici;
- per quanto riguarda le altre confessioni occorre citare le leggi di approvazione delle intese concluse con esse dalla Chiesa cattolica (es. ebrei, luterani, ortodossi, testimoni di Geova, buddisti, induisti, mormoni).