Lo sviluppo della contraccezione e delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita hanno progressivamente accresciuto la rilevanza della volontà dei soggetti coinvolti nel processo procreativo, attribuendo loro la possibilità di decidere il se e il quando (contraccezione) e il come (procreazione medicalmente assistita) procreare. L’intervento medico, tuttavia, ha rafforzato la delirante fantasia di poter generare al di qua della differenza sessuale e all’interno di un solo sesso . Questo tipo di intervento, peraltro, trasformando la procreazione in pura riproduzione, rischia di ridurre il corpo della madre a strumento di funzione gestativa (es. locazione di utero), in violazione del principio costituzionale della dignità umana.
Con riferimento alla procreazione medicalmente assistita occorre citare la legge n. 40 del 2004, sottoposta a referendum, il quale non ha avuto successo per mancato conseguimento del quorum, anche e soprattutto per l’impegno profuso direttamente dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tale legge consentiva il ricorso alla procreazione medicalmente assistita solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e purché il relativo intervento sia circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico . I nodi problematici della legge sono evidentemente i seguenti:
- la subordinazione del ricorso legittimo alle tecniche di procreazione alla certificazione medica di una sterilità altrimenti non ovviabile (prospettiva patologica);
- il divieto di inseminazione eterologa, che comporta l’impossibilità di divenire genitori nei casi di totale infertilità maschile;
- la limitazione ad un numero massimo di tre della produzione degli embrioni funzionali alla riproduzione medicalmente assistita, con un conseguente rischio di insuccesso molto alto;
- la previsione della revocabilità della volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione da parte di ciascuno dei soggetti richiedenti solo fino al momento della fecondazione dell’ovulo, con un conseguente obbligo di attuazione coercitiva dell’impianto a partire da un certo momento.