Questo soggetto assume gli obblighi previsti dalla disciplina ed acquisisce il diritt alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi fatti in Italia , con le limitazioni previste da 19 e ss. DPR. Può definirsi “debitore d’imposta” chi, operando nell’esercizio dell’impresa/arte/professione, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio statale. La norma richiama i “soggetti” in senso ampio: quindi il “debitore d’imposta” non è il solo soggetto residente in Italia, ma anche il soggetto non residente e la stabile organizzazione di un soggetto non residente che opera in Italia e ivi effettua operazioni imponibili. Definito il debitore d’imposta, il 17 stabilisce che il concessionario o il committente devono adempiere agli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte da un soggetto non residente nei confronti di un’imposta nazionale: (meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Questo meccanismo non si applica anche quando l’operazione fatta da un non residente è rilevante territorialmente in Italia, ma il cessionario/committente non è ivi residente e quando l’IVA è dovuta dal prestatore/cedente perchè la prestazione è fatta nei confronti di privati.