Il lavoratore ha diritto di godere di adeguati periodi di riposo a tutela della sua salute e al fine di consentire il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita sociale.
- Innanzitutto è garantito il riposo giornaliero, che non può essere inferiore a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
- Il lavoratore ha poi il diritto di fruire di brevi soste di durata non inferiore a 10 minuti tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero, quando questo è superiore a 6 ore.
- Il lavoratore ha diritto a riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite e tale diritto è irrinunciabile (art.36 della Costituzione). Il riposo settimanale deve essere goduto ogni 7 giorni, avere una durata di almeno 24 ore consecutive, essere goduto di regola in conincidenza con la domenica, essere cumulato con le ore di riposo giornaliero. Sono però previste delle eccezioni: è ammesso lo spostamento del riposo settimanale ad altro giorno della settimana per le attivitĂ che non possono essere sospese la domenica, ma in tal caso il lavoratore ha diritto ad uno specifico compenso, per la gravositĂ del lavoro svolto di domenica, che è un giorno tradizionalmente dedicato allo svago, al culto e alla famiglia; è consentita una deroga al principio della rigorosa periodicitĂ del riposo settimanale, ma in tal caso il lavoratore ha diritto di godere di euqivalenti riposi compensativi. La Legge prevede anche 11 festivitĂ infrasettimanali. Come giĂ detto il vaoratore ha dirito a fruire di ferie annuali, che devono essere godute con continuitĂ ed avere una durata non inferiore a 4 settimane. La Legge prevede che le ferie devono essere godute , salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. La determinazione del periodo delle ferie è effettuata tenendo conto delle esigenze dell’impresa e diq eulle del lavoratore. Se tali esigenze non sono compatibili si dĂ precedenza alle prime e quindi il datore di lavoro individuerĂ il periodo di ferie e dovrĂ darne preventiva comunicazione al lavoratore. Il lavoratore ha diritto a godere le ferie in relazione al periodo di lavoro svolto, anche se il rapporto abbia avuto una durata inferiore ad un anno o sia in prova. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento e sono incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore. Le ferie devono essere effettivamente finite e non possono essere sostituite dall’erogazione di un equivalente economico, tranne nel caso in cui al termie del rapporto le ferie non siano completamente fruite.