Per rientrare nel campo di applicazione dell’IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi, questa deve esser posta in essere nell’esercizio di imprese, arti, professioni. Esercizio d’impresa (4 DPR 633): è l’esercizio di professione abituale, ancorchè non elusiva, delle attività commerciali o agricole di cui al 2195 e 2135cc (anche se non organizzate in forma d’impresa), nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi non rientranti nel 2195cc. Di converso non sono imponibili le cessioni/prestazioni di servizi in genere: fatte da persona fisica, al di fuori dell’esercizio professionale di attività commerciale/agricola e fatte, senza che costituiscono esercizio d’attività commerciale o agricola, da ente pubblico o privato, diverso dalle società commerciali, non avente ad oggetto esclusivo/principale l’esercizio d’attività commerciali/agricole. Esercizio di arti e professioni (5 DPR 633): ‘è l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo/intellettuale/non occasionale. Professionalità e abitualità sussistono quando un soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità, ripetitività, una pluralità di atti economici coordinati/realizzati al conseguimento d’uno scopo. La legge non richiede né l’organizzazione, né l’esclusività. E’ comunque esclusa l’IVA per ogni attività di lavoro subordinato, mentre l’esercizio di lavoro autonomo professionale rientra nell’esercizio d’arti e professioni.