Nell’ambito dell’imposizione diretta, la regola generale è che i redditi derivanti dagli immobili, terreni e fabbricati, sono inclusi nella categoria dei redditi fondiari. Questa regola però subisce un’eccezione con riferimento agli immobili appartenenti alle imprese commerciali: quest’ultimo è sempre qualificabile come componente del reddito d’impresa, perchè tutti i redditi conseguiti dalle società commerciali sono redditi d’impresa da qualsiasi fonte provengano. Si deve verificare quali sono i “beni relativi all’impresa”: per le imprese individuali sono gli immobili che formano oggetto di produzione/scambio e quelli iscritti nell’inventario; per le società di tipo legale sono gli immobili per cui le società vantino un diritto reale; per le società di fatto sono gli immobili che rientrano nell’attività propria della società o quelli strumentali. Si può poi configurare, in generale, una tripartizione dei beni immobili:
A) strumentali per l’esercizio dell’impresa (Si parla ex 43 2° di “strumentalità per destinazione” per quegli immobili inseriti nell’attività imprenditoriale come fattori della produzione, cioè usati solo nell’esercizio dell’impresa, e di “strumentalità per natura”: essa si fonda sul fatto che l’immobile può esser sfruttato solo nell’attività commerciale (es. negozi);
B) immobili oggetto dell’attività tipica dell’impresa (tra cui gli “immobili merce” che sono oggetto dell’attività di produzione o scambio dell’impresa);
C) immobili rientranti nel patrimonio dell’impresa ma diversi dalle precedenti tipologie (es. terreni agricoli e fabbricati. Il reddito di questi forma il reddito d’impresa non nell’ammontare effettivo. Bensì sulla base degli estimi catastali).