Si è già detto che con l’introduzione dell’IRES, la legge ha eliminato il meccanismo del credito d’imposta sui dividendi per affermare il diverso principio secondo cui la tassazione dell’utile deve avvenire solo presso il soggetto che lo ha realmente prodotto, ossia la società partecipata; quindi la doppia imposizione economica sugli utili è evitata con la parziale esclusione dall’imponibile del socio degli utili stessi (principio di esenzione). Il regime di tassazione dei dividendi si differenzia a seconda della tipologia del percettore degli utili e si distingue infatti per:
a) utili percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali (in questo caso, per ridurre gli effetti della doppia imposizione, gli utili dovranno esser inclusi nell’imponibile complessivo solo per il 49,72% dell’ammontare);
b) utili percepiti dalle persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali (in questo caso gli utili sono “componenti del reddito d’impresa” e concorrono a tassazione parziale per il 49,72% del loro ammontare);
c) utili percepiti da società ed enti soggetti all’IRES (questi utili concorrono a formare il relativo imponibile come componenti positive del reddito d’impresa, secondo il “principio di attrazione” ex 81 TUIR: in part. l’89 TUIR prevede l’esclusione dalla formazione del redito delle società o dell’ente percipiente degli utili distribuiti da società /enti commerciali residenti nel limite del 95% dell’ammontare).