La dichiarazione dei redditi d’impresa espone solo le variazioni riguardanti elementi reddituali oggetto, in sede fiscale, di un trattamento diverso da quello assunto agli stessi fini civilistici. In particolare si avranno rettifiche di tipo permanente (esse sono quelle variazioni originate dall’intento della legge tributaria di non tener conto, per ragioni di carattere antievasivo, di voci del conto economico specificatamente definite non rilevanti ai fini fiscali es. la rettifica derivante dall’applicazione del 60 TUIR che dispone l’indeducibilità dei compensi del lavoro prestato dall’imprenditore, coniuge ecc.) e rettifiche temporanee (vi appartengono quelle rettifiche imposte dalla necessità di porre un limite a certe componenti di reddito, per farle conoscere alla formazione del reddito imponibile in modo più rispondente alle finalità dell’ordinamento. Es limiti fissati all’ammontare degli ammortamenti deducibili, previsti dal legislatore per limitare l’impatto sull’imponibile di periodo). Vige il principio, a partire dalla regola ex 83, per cui quando la norma fiscale non dispone nulla in ordine al regime di un componente reddituale, esso deve comunque concorrere a determinare la base imponibile. Eccezione a tal principio è il 107 4° TUIR per cui non si ammettono deduzioni per accantonamenti diversi da quelli considerati espressamente dalle disposizioni del capo dove si trova il 107.