Il reddito è determinato in base alle tariffe d’estimo del catasto, che distinguono le unita immobiliari (ossia i fabbricati e le costruzioni stabili suscettibili di produrre reddito autonomo) in categorie e classi. L’attuale sistema di calcolo della rendita dei fabbricati si basa sul numero di vani catastali del fabbricato (a ciascuno di cui corrisponde un reddito attribuito a ciascun comune) e il calcolo, relativamente alle abitazioni, si basa sull’attribuzione di un valore predeterminato per ogni vano catastale (sostanzialmente il numero delle stanze),variabile in base alla città, alla classe catastale, alla categoria. Il catasto edilizio risale al 1939 ed è formato in base alla media dei redditi del biennio 1937-1939; tuttavia gli estimi catastali sono aggiornati annualmente con coefficienti fissati dal Ministero Economia. Per quanto riguarda i redditi dei fabbricati concessi in locazione, la regola è che qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15%, sia superiore alla rendita catastale, il reddito è determinabile in misura pari a quella del canone, al netto di tale riduzione. Con riferimento all’abitazione principale, la l.388/2000 ha previsto la deducibilità del reddito complessivo IRPEF per un ammontare pari alla rendita catastale del fabbricato e delle sue pertinenze: quindi con questa deduzione, è stato di fatto annullato il prelievo sull’abitazione principale. Riguardo alla tassazione delle abitazioni usate come residenze secondarie, il 41 dispone l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata. Non producono per il legislatore reddito autonomo:
a) le unità immobiliari destinate al culto:
b) le costruzioni/porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate ad abitazione principale delle persone addette all’attività agricola ecc;
c) gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per esercizio di arti/professioni.