Periodo di imposta e l’imputazione dei redditi
L’IRPEF deve esser riferito a un arco temporale preciso rispetto a cui misurarne l’entità: questo è il periodo d’imposta, che coincide per le persone fisiche nell’anno solare (7 TUIR) e per le persone giuridiche nell’esercizio sociale (76 TUIR). Il periodo d’imposta può però in alcuni casi subire interruzioni (es. nel caso di morte della persona fisica). Dato che gli eventi economici da cui si produce il reddito possono quindi interessare più periodi d’imposta, la norma tributaria prevede precise regole per l’imputazione temporale degli elementi reddituali, adottando ora il “principio di cassa” (dando quindi rilevanza al momento della percezione, es. per i redditi di capitale), ora il “principio di competenza” (dando rilievo al periodo della maturazione, come es. si verifica per i redditi d’impresa). La scelta tra questi 2 sistemi d’imputazione si fonda sul principio dell’autonomia dell’obbli tributaria di ciascun periodo d’imposta (7 1° TUIR).
La determinazione dell’imponibile e dell’imposta
La determinazione dell’imposta dovuta dal soggetto passivo in relazione a ciascun periodo dev’essere operata col procedimento ex 8 e ss.TUIR, cioè:
a) determinazione del reddito complessivo, costituito dalla somma algebrica dei redditi appartenenti a ciascuna categoria. Le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi possono scomputare le perdite dal reddito complessivo della persona fisica cui competono, quindi compensare eventuali perdite con redditi di altro tipo (cosiddetta ”compensazione orizzontale), mentre le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali sono imputate pro quota direttamente ai singoli soci, proporzionalmente alla loro quota di utili. Sono comunque esclusi della base imponibile (quindi non partecipano alla formazione del reddito complessivo): i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; gli assegni periodici destinati a mantenere i figli dopo la separazione legale o scioglimento del matrimonio; gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare; la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici; somme date dal Governo a cittadini stranieri a seguito di accordi internazionali. Per calcolare il reddito complessivo, il 9 TUIR prevede alcune regole generali:
1) i corrispettivi/proventi/spese/oneri in valuta estera sono calcolati secondo cambio del giorno in cui sono stati percepiti;
2) le componenti reddituali espresse in natura sono valutate in base al valore normale dei beni e servizi da cui sono costituite (cioè il prezzo mediamente praticato per i beni/servizi della stessa specie o similari).
b) calcolo del reddito imponibile, ottenuto con deduzione dal reddito complessivo degli oneri deducibili e delle eventuali perdite d’impresa o di lavoro autonomo. per attuare la personalità del tributo il legislatore ha previsto 2 istituti contribuenti alla valorizzazione della situazione personale del soggetto passivo: i cosiddetti “oneri deducibili” del reddito complessivo, che rappresentano i costi sostenuti per far fronte a particolari doveri/obblighi personali e incidono sulla dimensione della base imponibile, favorendo i redditi più alti. Gli oneri deducibili sono classificabili nei seguenti gruppi: spese necessarie alla vita, spese giuridicamente necessitate, spese socialmente utili; abbiamo poi le “detrazioni d’imposta”, che riducono direttamente l’imposta lorda e in linea di principio arrecano un beneficio identico per tutti, interferendo direttamente sull’imposta lorda.
c) liquidazione dell’imposta lorda, con applicazione delle aliquote al reddito imponibile: dopo aver sottratto dal reddito complessivo gli oneri indicati nell’art 10 nonché la deduzione per l’abitazione principale si ottiene il reddito imponibile. A questo si applicano le aliquote IRPEF: le aliquote sono crescenti per scaglioni di reddito (essendo quest’ultimo suddiviso in scaglioni, a ciascuno di cui corrisponde un’aliquota crescente in misura più che proporzionale rispetto all’aumentare della base imponibile. Le aliquote più alte colpiscono gli scaglioni di imponibile aggiuntivo; l’applicazione delle aliquote alla base imponibile determina la cosiddetta ”imposta lorda”, a cui occorre sottrarre le detrazioni, per ottenere l’imposta netta.
d) individuazione dell’imposta netta: essa si individua tramite sottrazione dall’imposta lorda delle detrazioni. sono previste sia detrazioni soggettive (che si ispirano alla situazione personale/familiare del contribuente) sia detrazioni oggettive (previste per certe categorie di reddito, indipendentemente dalla situazione personale del soggetto passivo). Detrazioni soggettive: i contribuenti che con il loro reddito provvedono al mantenimento del coniuge/figli/altri familiari usufruiscono delle detrazioni per carichi di famiglia, che però sono “teoriche” in quanto crescono progressivamente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi quando quest’ultimo arriva a 95mila euro (per detrazioni dei figli) e 80mila euro (per quelle del coniuge e degli altri familiari). Per le detrazioni dei figli, è prevista una “detrazione base” di 800 euro che aumenta al verificarsi di certe condizioni es. figlio disabile. La detrazione per il coniuge a carico si determina applicano certe formule matematiche che tengono conto del reddito complessivo del contribuente. Detrazioni oggettive: esse sono costituite primariamente da quelle indicate dal 13 TUIR (“Altre detrazioni”) che vanno in funzione del tipo di reddito prodotto dal contribuente. I redditi considerati sono: redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa minore o di attività commerciale occasionale. Vi sono anche le detrazioni per oneri, ammesse nella natura del 19% come es. le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11euro. E’ poi prevista una detrazione del canone di locazione a favore dei titolari di un contratto di locazione d’un immobile adibito ad abitazione principale (la cui misura varia in funzione dell’entità del reddito complessivo del soggetto passivo).
e) quantificazione dell’imposta dovuta: si ottiene detraendo ancora i crediti di imposta per le imposte pagate all’estero, le ritenute alla fonte subite a titolo d’acconto, gli acconti d’imposta versati.