La seconda questio è proprio quella di “determinare quando un reddito si possa considerare prodotto nel territorio statale”. Ex 23 sono:

a) i redditi fondiari (per definizione sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio statale (25). Gli immobili però danno luogo a reddito diverso se il relativo reddito non è determinabile catastalmente. Se l’immobile è strumentale all’impresa, non è qualificabile come reddito fondiario, bensì come reddito d’impresa);

b) i redditi di capitale (se corrisposti dallo Stato o da altri soggetti residenti. Sui redditi di capitale corrisposti ai non residenti sono applicate ritenute alla fonte diverse da quelle applicate ai residenti, che possono variare funzionalmente al paese di residenza);

c) i redditi di lavoro dipendente scaturenti da attivitĂ  prestate nel territorio statale;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio statale (il criterio generale di collegamento è quello dell’esercizio dell’attività nel territorio dello Stato. Si ha però il caso delle royalties (es. compensi per l’uso di brevetti), che si considerano prodotte nel territorio statale se corrisposte dallo Stato) ;

e) redditi di impresa derivanti da attivitĂ  esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi ritratti da attivitĂ  svolte nel territorio statale o da beni che si trovano nel territorio stesso;

g) i redditi delle societĂ  di persone ed enti assimilati e delle societĂ  di capitale in regime di trasparenza fiscale.

Si considerano poi sempre prodotti in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti, o da una stabile organizzazione sita in Italia di un soggetto non residenti: pensioni; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con eccezioni) ; compensi per l’utilizzo d’opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi; compensi eseguiti da imprese, società, enti non residenti per prestazioni artistiche/professionali fatti per loro conto nel territorio statale.

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