La prima occasione di rilevanza del diritto privato si è profilata a proposito della qualificazione giuridica del sindacato. Evidentemente, affinché quello che un sindacato fa abbia un rilievo giuridico, esso deve disporre di una soggettività giuridica, la cui fonte è stata rinvenuta nel codice civile. In particolare, data la natura fondamentalmente associativa del sindacato, è parso naturale attribuire ad essa la natura giuridica di associazione non riconosciuta (artt. 36-38). Le disposizioni citate contengono una regolamentazione estremamente scarna, la quale, tuttavia, ha avuto il merito di sciogliere il dubbio sul fatto che il sindacato è, a pieno titolo, un soggetto giuridico:
- l’ordinamento dell’associazione è regolato dagli accordi degli associati.
- l’associazione può stare in giudizio nella persone del rappresentante legale.
- i contribuiti degli associati e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune.
- per le obbligazioni assunte dall’associazione i terzi possano rivalersi sul fondo comune oltre che sulle persone che hanno agito per nome e per conto dell’associazione.
L’apparente paradosso, quindi, sta nel fatto che, sebbene il sindacato sia un’associazione non riconosciuta, le associazioni sindacali sono ormai prese in considerazione da un’infinità di disposizioni di legge.