Il D. Lgsl. 196/2003, cosiddetto Codice della Privacy, detta specifiche disposizioni per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato.
Quanto detato dal D. Lgsl del 2003 si applica anche nell’ambito del rapporto di lavoro in quanto sia per la sua costituzione, sia per la sua gestione, il datore di lavoro entra in possesso di una serie di informazioni che riguardano la sfera personale e privata del lavoratore. Si tratta di dati anagrafici, fotografie e dati sensibili che possono essere contenuti in atti e documenti consegnati dallo stesso lavoratore, o di informazioni inserite in documenti o files elaborati dal datore di lavoro e poi raccolti e conservati nel fascicolo personale del lavoratore.
Così per tutelare la riservatezza del lavoratore il datore di lavoro deve:
– limitarsi ad acquisire e a trattare i dati strettamente necessari per gestire il rapporto di lavoro
– adattare le modalità tecniche idonee a garantire il rispetto delle finalità perseguite dalla legge
– informare il lavoratore circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati e dei soggetti ai quali quei dati possono essere comunicati.
Il lavoratore deve normalmente manifestare il suo consenso a che essi vengano trattati. Non occorre il suo consenso quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere gli obblighi di legge, della normativa comunitaria o di quelli derivanti dal contratto di lavoro.
Particolari garanzie sono dettate per i dati sensibili, dati che rivelano l’origine razziale o etinca, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche e i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il trattamento di tali dati è consentito solo rispettando le autorizzazioni rilasciate dal Garante della Privacy che ha recentemente adottato una serie di linee guida per fornire alle parti del rapporto di lavoro indicazioni idonee ad orientarne il comportamento su tali questioni, indicando quella che è l’interpretazione data dal Garante ad alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
C’è poi da dire che la protezione dei dati personali pone particolari questioni quando il lavoratore sul luogo di lavoro ha la possibilità di utilizzare la posta elettronica o internet. Si pone infatti l’esigenza di tutelare la riservatezza del lavoratore, con il legittimo interesse del datore di lavoro ad evitare che quegli strumenti elettronici siano oggetto di un utilizzo indebito. Quindi è stato stabilito che il datore di lavoro può effettuare controlli per verificare l’uso indebito di tali strumenti, ma ha sempre l’obbligo di comunicare ai lavoratori, in maniera chiara e particolareggiata, in che misura e con quali modalità vengano effettuati tali controlli.