L’ordinamento italiano non vive in una condizione di isolamento, ma si collega in vario modo a fenomeni istituzionali che, in qualche modo, ne travalicano i confini:
- le norme di diritto internazione, che in forza dell’adesione dell’Italia a Trattati e/o Convenzioni, sono ritenute applicabili al paese. L’applicazione di tali norme, tuttavia, è il risultato dell’assunzione di obblighi specifici da parte dello Stato (art. 10 co. 1), e quindi non è mai un’applicazione diretta.
In materia di lavoro, tra le norme in discorso rientrano norme di respiro molto generale:
- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (1948).
- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU 1950).
- le Convenzioni dell’<<Organizzazione internazionale del lavoro>> (1919), un organismo ONU che ha il compito di promuovere la tutela delle condizioni di lavoro ed il miglioramento, in tutto il mondo, dei labour standard
Deve essere comunque sottolineato che le norme appena ricordate, essendo indirizzate a tutti i paesi, indifferentemente dal loro sviluppo, sono rapportate a livelli minimali di protezione (es. eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro infantile), motivo per cui la loro esistenza viene, spesso, quasi dimenticata.
- le norme del diritto comunitario, ovvero del diritto promanante dall’organismo della Comunità europea, a sua volta parte della più ampia realtà istituzionale dell’Unione Europea. Tale diritto ha un’importanza assai maggiore del precedente, e questo soprattutto perché le sue norme hanno una capacità di incidenza giuridica superiore.
L’adesione dell’Italia al Trattato istitutivo della Comunità , infatti, ha determinato la confluenza dell’ordinamento italiano in un nuovo ordinamento giuridico, ovvero quello comunitario, cosa che ha portato alla creazione di una rete di complesse interazioni, fra le quali v’è anche la possibilità che norme di diritto comunitario possano avere un’efficacia diretta nell’ordinamento italiano, e addirittura prevalere su norme interne difformi.