Gli istituti della partecipazione e dell’esame a distanza, hanno come scopo di permettere l’intervento nel procedimento anche da parte di quei soggetti che non possono essere presenti fisicamente in aula.

Queste procedure, ancorché criticate da una parte della dottrina che le ha ritenute non paragonabili con la partecipazione effettiva al procedimento, hanno ottenuto l’approvazione della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda la partecipazione a distanza, chiamata comunemente videoconferenza in quanto la legge prescrive che la partecipazione avvenga attraverso un collegamento audiovisivo, che permetta la reciproca visibilità e la possibilità, per tutte le parti, di udire e di essere ascoltate, devono ricorrere tre presupposti perché si possa utilizzare questo istituto.

Il reato per cui si procede contro l’imputato deve essere un delitto di criminalità organizzata di stampo mafioso, un delitto di tipo terroristico ovvero un delitto di eversione dell’ordinamento costituzionale.

La persona che partecipa a distanza, deve trovarsi a qualsiasi titolo in stato di detenzione in carcere, sia perchè sottoposto a custodia cautelare ovvero a seguito dell’espiazione della pena.

La partecipazione a distanza deve essere necessaria per gravi ragioni si sicurezza o di ordine pubblico ovvero per evitare ritardi nello svolgimento del processo (si pensi ad es. all’impossibilità per l’imputato di partecipare contemporaneamente a più processi in corso in diverse sedi giudiziarie).

Un eccezione alle regole sopra esposte è prevista per i detenuti sottoposti al regime carcerario differenziato (il c.d. carcere duro) introdotto dall’articolo 41 bis della legge 354/1975 (la legge sull’Ordinamento penitenziario). Per detti soggetti è sempre prevista la partecipazione a distanza, al fine di garantire l’isolamento che caratterizza il carcere duro (permettere al detenuto di partecipare personalmente all’udienza, gli permetterebbe di entrare in contatto con l’organizzazione criminale cui appartiene).

Per quanto concerne le modalità con cui viene autorizzata la partecipazione a distanza, bisogna distinguere due ipotesi.

Se l’autorizzazione viene data prima dell’udienza dibattimentale, la partecipazione sarà autorizzata con decreto motivato del Presidente del tribunale o della Corte d’assise, da comunicare alle parti almeno 10 giorni prima della partecipazione a distanza autorizzata.

Se l’autorizzazione viene data nel corso dell’udienza dibattimentale, la partecipazione sarà autorizzata con ordinanza adottata dal giudice, che potrà essere impugnata dalle parti congiuntamente alla sentenza adottata al termine dell’udienza.

 

 

Infine bisogna ricordare tre regole fondamentali che vanno a disciplinare la partecipazione a distanza.

Il difensore ha il diritto di essere presente nel luogo in cui l’imputato si trova al momento della sua partecipazione a distanza.

Il luogo in cui si trova l’imputato in collegamento audiovisivo, è equiparato giuridicamente all’aula in cui si svolge l’udienza (con conseguente applicazione delle norme che regolano la partecipazione al processo, ad esempio quelle sui reati commessi in udienza).

E’ necessaria la presenza, sul luogo in cui si trova l’imputato, di un ausiliario del giudice che verificherà la correttezza della partecipazione a distanza.

L’esame a distanza è nato per garantire i testimoni, contro la possibilità si subire attentati durante la testimonianza resa nell’aula giudiziaria. Anche in questo caso è previsto l’uso della videoconferenza, come strumento per realizzare l’esame a distanza. Per quanto riguarda le ipotesi in cui trova applicazione l’esame a distanza, la legge distingue:

  • le ipotesi discrezionali, in cui l’esame a distanza, la cui ammissibilità sarà rimessa alla libera valutazione del giudice, è domandato dal testimone che denuncia gravi difficoltà a comparire in udienza
  • le ipotesi obbligatorie in cui l’esame a distanza è obbligatorio quando deve essere assunta la testimonianza di persone soggette ad un programma o a misure di protezione; quando il testimone ha beneficiato del decreto di cambiamento di generalità (gli è stato accordato di cambiare il proprio nome e cognome). In questo caso la testimonianza dovrà avvenire facendo riferimento alle precedenti generalità e impedendo la visione del volto del testimone; e quando devono essere sentiti come testimoni agenti di polizia che abbiano agito sotto copertura.