In determinati casi la parte civile può richiedere il risarcimento del danno e la restituzione, oltre che all’imputato, anche ad altri soggetti.
Gli articolo 83 e ss del c.p.p. si occupano del responsabile civile (tipica parte eventuale del procedimento penale).Di questa figura ci parla, anzitutto, l’articolo 185 del c.p. che identifica il responsabile civile con il soggetto che risponde del comportamento illecito altrui, sulla base di specifiche disposizioni normative (si pensi ad es. ai padroni che rispondono per i danni arrecati dai loro domestici; i proprietari dei veicoli per i danni prodotti dal conducente ecc.).
Il responsabile civile può accedere al processo penale (in qualità di parte), attraverso due strade disciplinate dagli articoli 83 e ss. del c.p.p..
La citazione che normalmente avviene su richiesta della parte civile. Solamente in un caso la richiesta proviene dal pubblico ministero: quando l’azione civile deve essere esercitata nell’interesse del danneggiato incapace.
La citazione è possibile da quando la parte civile si è costituita in giudizio (ecco perché si dice che del risarcimento risponderà anche e non solo il responsabile civile). Essa viene disposta direttamente dal giudice, dopo che ha accertato l’ammissibilità della richiesta proposta dalla parte civile o dal pubblico ministero.
Una volta citato in giudizio, il responsabile civile potrà costituirsi in ogni stato e grado del processo, con un’apposita dichiarazione. Al responsabile civile si applicano le stesse regole che abbiamo visto per la parte civile in materia di immanenza della costituzione e necessità di stare in giudizio per mezzo del difensore.
L’intervento volontario, al pari della citazione, è possibile da quando la parte civile si è costituita in giudizio. L’intervento volontario permette al responsabile civile di sviluppare la sua linea difensiva senza attendere la citazione (in particolare evitando accordi fra l’imputato e la parte civile, contestando la sua responsabilità invocata dalla parte civile, mettendo in discussione l’esistenza di un danno risarcibile).
Sia che l’accesso del responsabile sia avvenuto mediante citazione sia che sia avvenuto mediante intervento volontario, la sua presenza nel processo non sarà più necessaria se l’azione civile viene revocata ovvero se la parte civile viene esclusa (la sua presenza è, dunque, strettamente collegata con quella della parte civile).
Il responsabile civile, inoltre, può essere escluso del processo se presenta una richiesta motivata al giudice. Allo stesso modo è possibile che la richiesta di esclusione del responsabile provenga dalla parte civile ovvero sia disposta d’ufficio dal giudice.
In ogni caso sull’estromissione si pronuncerà il giudice con ordinanza, tenendo conto della mancanza degli elementi sostanziali e formali che hanno portato alla citazione o all’intervento volontario del responsabile. L’estromissione non può avvenire oltre l’apertura del dibattimento di primo grado (così come previsto dall’articolo 87 del c.p.p.).
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria: è anch’esso una parte eventuale al pari del responsabile civile. Egli interviene nel procedimento in tutti quei casi in cui l’imputato sia stato condannato al pagamento di una multa o di un ammenda e non l’abbia pagata.
Si tratta di una tipica obbligazione fideiussoria che richiede un particolare legame fra il condannato e il civilmente obbligato (si pensi come esempio ai soggetti che esercitano una funzione di direzione o di vigilanza, i quali rispondono per i danni causati dai reati posti in essere dai sottoposti violando proprio quelle disposizioni che i dirigenti/vigilanti dovevano far rispettare).Presupposto per l’intervento del civilmente obbligato è, chiaramente, lo stato di insolvenza del condannato.
Il soggetto civilmente obbligato può essere citato in giudizio su richiesta del pubblico ministero ovvero su richiesta dello stesso imputato che può richiedere la conversione della pena pecuniaria non pagata in libertà controllata o lavoro sostitutivo.
Una figura particolare sono, infine, gli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato. A questi enti vengono riconosciuti poteri molto simili a quelli spettanti alla persona offesa. Deve trattarsi di enti senza fini di lucro, la cui finalità di rappresentare interessi (collettivi e diffusi) dei cittadini, deve essere stata riconosciuta dalla legge prima della commissione del reato (si pensi ad esempio alla CONSOB nei reati di insider trading).
L’intervento di questi enti avviene con il consenso della persona offesa. Le altre parti possono opporsi all’intervento, in questo caso sulla questione si pronuncerà il giudice con ordinanza. Il giudice, in ogni caso, può escludere d’ufficio l’ente in ogni stato e grado del processo.
Una volta intervenuto nel procedimento, l’ente ha le stesse prerogative della persona offesa e deve inoltre, al pari di essa, farsi rappresentare da un difensore.
L’introduzione degli enti rappresentativi è avvenuta con lo scopo di garantire che la parte civile si occupasse di tutelare i suoi diritti soggetti e interessi legittimi; gli enti rappresentativi di salvaguardare interessi diffusi e collettivi. Questo obiettivo, tuttavia, non è stato pienamente realizzato a causa dell’atteggiamento della giurisprudenza, che ha mostrato un certo ostruzionismo rispetto agli enti che volevano costituirsi in giudizio per tutelare interessi diffusi o interessi collettivi.