La s.p.a. si caratterizza per la presenza necessaria di tre distinti organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e di proprie competenze:

  • L’assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale. Non rientra nella competenza dell’assemblea, l’attività deliberativa in merito alla gestione dell’impresa sociale.
  • L’organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell’impresa sociale e che nello svolgimento di tale funzione ha per legge ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno inoltre la rappresentanza legale della società
  • L’organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull’amministrazione della società.

Per quanto riguarda l’amministrazione ed il controllo, il codice civile del 1942 prevedeva un unico sistema basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare:

  • L’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione)
  • Il collegio sindacale, che inizialmente svolgeva anche funzioni di controllo contabile. Con la riforma del 1998 per le sole società quotate e con la riforma del 2003 anche per le altre s.p.a., il controllo contabile è stato però sottratto al collegio sindacale ed affidato ad un organo di controllo esterno alla società: revisore contabile o società di revisione.

La riforma del 2003 ha affiancato al sistema tradizionale di amministrazione e di controllo, altri due sistemi alternativi fra i quali la società può scegliere.

  • Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca. Con tale sistema l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, e da un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza è inoltre investito anche di ulteriori competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell’assemblea (ad esempio approva il bilancio).
  • Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone. Con tale sistema l’amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.

Anche per le società che adottano il sistema dualistico o monastico è poi previsto il controllo contabile esterno.

 

Nozione e distinzioni

L’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo.

L’assemblea è l’organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario. La volontà espressa dai soci riuniti in assemblea, che rappresentano determinate aliquote del capitale sociale (maggioranza di capitale), vale come volontà della società e vincola tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, purché siano state rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare.

A seconda dell’oggetto delle deliberazioni, l’assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. In seguito alla riforma del 2003, le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e di controllo adottato.

Nelle società prive del consiglio di sorveglianza (sistema tradizionale e monistico), l’assemblea in sede ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell’atto costitutivo;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Con l’attuale disciplina sembra invece essere venuta meno la possibilità degli amministratori di sottoporre, di propria iniziativa, all’assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale. Ora, infatti, si afferma testualmente che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. Più ristrette sono le competenze dell’assemblea ordinaria nelle società che optano per il sistema dualistico. Rientrano comunque nella competenza dell’assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono di competenza dell’assemblea straordinaria.

L’assemblea in sede straordinaria a sua volta delibera:

1) sulle modificazioni dello statuto;

2) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Per evitare che l’assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, è poi prevista una seconda convocazione con quorum inferiori, per l’assemblea sia ordinaria che straordinaria. Con l’attuale disciplina è poi scomparsa la previsione dell’assemblea straordinaria di terza convocazione introdotta nel 1974 per le sole società quotate. In tutte le società, lo statuto può prevedere convocazioni successive qualora la seconda convocazione vada deserta.

L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni, o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, all’assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria. Alle assemblee speciali si applicano le norme dettate per l’assemblea straordinaria, se le azioni speciali non sono quotate. Si applica invece la disciplina dell’assemblea degli azionisti di risparmio, se le azioni speciali sono quotate.