Chi sono i principali azionisti di una società, quelli cioè in grado di incidere sulle scelte operative della stessa? Quali sono i mutamenti rilevanti verificatisi nella composizione della compagine azionaria? A questi interrogativi la nominatività delle azioni ed il meccanismo di iscrizione nel libro dei soci non consente di dare risposta adeguata e tempestiva.
Nel libro dei soci le azioni sono infatti iscritte al nome dell’intestatario formale, sicché i relativi dati non permettono di conoscere anche i possessi azionari indiretti degli azionisti.
Si tratta di interrogativi che acquistano particolare rilievo soprattutto per le società quotate in borsa, esposte a rapidi e frequenti mutamenti dell’assetto proprietario.
Su queste premesse si fonda una serie di disposizioni che tendono a far chiarezza sui possessi azionari rilevanti in società quotate ed in società che operano in settori di particolare rilievo economico e sociale (bancario, assicurativo, etc).
Per le società con azioni quotate, la relativa disciplina è oggi dettata dall’art. 120 del Tuf.
L’attuale disciplina prevede un obbligo di comunicazione alla società partecipata ed alla Consob per:
- tutti coloro che partecipano, direttamente o indirettamente, in una società per azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale di questa
- le sole società per azioni quotate che partecipano, direttamente o indirettamente, in società con azioni non quotate o in s.r.l. (anche estere) in misura superiore al 10% del capitale di queste.
Sono invece determinate dalla Consob le variazioni delle partecipazioni che comportano l’obbligo di successive comunicazioni.
In particolare ulteriori comunicazioni sono dovute quando sono superate le percentuali del 5, 7.5, 10% e successivi multipli di 5, nonché quando la partecipazione scende sotto tali percentuali.
La Consob determina poi i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni.
Diverse sono anche le sanzioni attualmente previste per la violazione degli obblighi di comunicazione.
Sono comminate sanzioni pecuniarie, mentre è mantenuta ferma per le sole partecipazioni in società quotate l’ulteriore sanzione della sospensione del voto.
Qualora la società ammetta ugualmente il socio a votare, la relativa deliberazione assembleare è impugnabile qualora il voto di quel socio sia stato determinante per la formazione della maggioranza.
Norme integrative sono poi state introdotte per garantire la trasparenza delle partecipazioni rilevanti in società per azioni non quotate ma che operano in settori di particolare interesse generale e la cui attività è perciò sottoposta a controllo pubblico.
Così, una disciplina che sostanzialmente ricalca quella appena vista è prevista per le partecipazioni rilevanti da chiunque possedute in:
- società bancarie
- società di intermediazione mobiliare o società di gestione del risparmio
- società di assicurazione
Oltre che alla società partecipata, le partecipazioni rilevanti in oggetto vanno comunicate rispettivamente alla Banca d’Italia, alla Consob ed all’Isvap.