La serrata è una forma di lotta sindacale dell’imprenditore che consiste nella chiusura, totale o parziale, dei luoghi di lavoro e nella conseguente sospensione dell’attività lavorativa:
- Il lavoratore durante la serrata mantiene il diritto alla retribuzione pur non eseguendo la prestazione lavorativa, poiché l’impossibilità di rendere la prestazione è imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
- La costituzione non tutela in termini espliciti l’interesse alla serrata, né qualifica la serrata come diritto. Solo lo sciopero è espressamente riconosciuto come diritto (art.40 Cost). Dato che la serrata non è un diritto, occorre accertare se sia una liberalità di fatto o se, con l’avvento della Costituzione, possa e benna qualificarsi come libertà costituzionalmente garantita.
- La Corte Costituzionale ha affermato che la serrata per fini contrattuali, pur non essendo stata riconosciuta come diritto dalla Costituzione, rappresenta pur sempre una manifestazione del principio di libertà sindacale garantito dall’art. 39 Cost e pertanto non poteva essere considerata una condotta penalmente perseguibile. Da tale impostazione, ancora attuale, consegue che al legislatore ordinario non è più consentito di incriminare come reato la serrata per fini contrattuali.
- La serrata dei piccoli esercenti senza dipendenti viene qualificata come sciopero.
Esistono tre forme di serrata:
- Serrata offensiva. Tende a conseguire una modificazione, in danno dei lavoratori, di condizioni preesistenti.
- Serrata difensiva. Diretta scoraggiare iniziative dei lavoratori intese a conseguire condizioni più favorevoli
- Serrata di ritorsione. E’ una reazione ai modi di conduzione della lotta sindacale da parte dei lavoratori.
Continuano ad essere considerate reati, ai sensi dell’art.505 c.p., la serrata per protesta e la serrata di solidarietà, perché la libertà costituzionale di serrata opera nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, ma, diversamente dallo sciopero, non comprende i comportamenti estranei all’ambito di quei rapporti. Tale orientamento della Corte Costituzionale è stato esteso da una parte della dottrina alla serrata per fini politici.
La serrata come ipotesi di mora del creditore.
La serrata come ipotesi di comportamento antisindacale.
Se la serrata per fini contrattuali è un comportamento penalmente lecito, sul piano civile integra un inadempimento: precisamente un’ipotesi di mora del creditore. Gli effetti sono quelli stabiliti dagli articoli 1206 ss. c.c. e si concretano nel risarcimento del danno derivante dalla mora dello stesso imprenditore che serra l’azienda.
Tuttavia è doveroso sottolineare come sia consentito all’imprenditore rifiutare legittimamente la prestazione di lavoratori non scioperanti quando questa non sia proficuamente utilizzabile in concreto, a causa dello sciopero di altri dipendenti nella stessa azienda.
Non ricorre la mora del creditore qualora l’imprenditore rifiuti la prestazione di lavoro per un motivo legittimo. Ciò avviene in due casi:
- Sciopero a singhiozzo, se la prestazione lavorativa offerta risulti parziale e comunque diversa da quella pattuita, e perciò non utile per il datore di lavoro
- Sciopero a scacchiera, qualora l’astensione dal lavoro di un gruppo di lavoratori renda impossibile ai lavoratori di un altro reparto di effettuare l’esecuzione della prestazione. In questo caso il datore di lavoro mette in libertà i lavoratori del reparto a valle disponibili a lavorare, ma di fatto impossibilitati a causa dello sciopero del lavoratore del reparto a monte.
E’ ovvio che l’esclusione della mora non si verifica se lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera non determina una situazione di oggettiva impossibilità o effettiva inutilità della prestazione di lavoro. L’onere della prova dell’impossibilità oggettiva delle prestazioni offerte grava sul datore di lavoro.
La serrata può rilevare come comportamento antisindacale, qualora l’azione del datore impedisca l’esercizio dei diritti sindacali e, in genere, l’esercizio dell’attività sindacale. Si pensi, ad esempio, alla chiusura dell’azienda da parte del datore di lavoro proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l’assemblea sindacale.
Il giudice, qualora accerti la sussistenza di una condotta antisindacale, ordina la sospensione del comportamento contestato, cioè la sospensione della serrata e la rimozione degli effetti, che, nel caso di specie, consiste nell’immediata riapertura dei locali dell’azienda per consentire lo svolgimento dell’attività sindacale e l’esercizio dei diritti sindacali, l’una e gli altri impediti dalla chiusura dell’azienda.