Il procedimento amministrativo può definirsi come una sequenza di atti, adottati da amministrazioni pubbliche e da privati, che sfociano in un provvedimento amministrativo o in un accordo amministrativo.

La legge 241 detta le regole generali, ma vi sono poi leggi speciali che disciplinano vari procedimenti amministrativi particolari come quello che conduce all’espropriazione.

 

Il procedimento si articola in quattro fasi:

  • Iniziativa. Il procedimento può essere avviato d’ufficio o su istanza di parte.
  • Istruttoria. Si accertano i fatti e si acquisiscono pareri, certificazioni ed osservazioni.
  • Decisione. Si adotta il provvedimento o si conclude l’accordo
  • Fase integrativa dell’efficacia. Si sottopone la decisione a controlli al cui esito positivo è subordinata l’operativitĂ  della misura adottata.

La legge 241 stabilisce che il procedimento deve rispettare il principio di legalità, i criteri di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, nonché i principi dettati dall’ordinamento comunitario, come la proporzionalità e la precauzione.

Oltre a quelli citati dalla legge 241, certamente valgono anche i principi elaborati dalla giurisprudenza, come la ragionevolezza.

Tali principi non valgono solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i privati incaricati di svolgere funzioni pubbliche o servizi pubblici.

 

Vediamo l’ambito di applicazione della legge 241:

  • La legge 241 si applica integralmente alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Alcune norme valgono per tutte le amministrazioni pubbliche, come quelle sulla tutela giurisdizionale in materia di accesso.
  • La legge 241 si applica anche alle societĂ  a capitale pubblico totale o prevalente, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.
  • Regioni ed enti locali sono tenuti al rispetto dei principi enunciati dalla legge 241. Si pensi ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.117 comma 2 lettera M della Costituzione: Regioni ed enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle previste dalla legge 241.
  • Ai soggetti privati preposti all’esercizio dell’attivitĂ  amministrativa si applicano i principi generali indicati nell’art.1 della legge 241: legalitĂ , economicitĂ , trasparenza .