Art.640: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa da euro 51 a euro 1032”.

Il delitto di truffa si caratterizza per essere una fattispecie commessa con frode, le cui modalità ingannatorie si sostanziano negli artifizi e nei raggiri:

  1. Artifizi. L’agente modifica il quadro reale facendo apparire come effettiva una realtà che non esiste, oppure celandone una esistente. 
  2. Raggiri. Discorsi o parole che determinano una situazione di inganno, di errore: sono in sostanza un “avvolgimento ingegnoso” della psiche del soggetto passivo.

L’artifizio o il raggiro possono consistere nel semplice silenzio su circostanze che si aveva l’obbligo di riferire e che, se conosciute dal soggetto passivo, lo avrebbero indotto a non stipulare o a stipulare a condizioni diverse. La dottrina è tuttavia contraria, asserendo che la truffa è una fattispecie a forma vincolata e descritta in forma attiva.

Si ritiene poi che nella fattispecie vi sia un elemento implicito, non scritto dal legislatore, ma che indubbiamente vi è contenuto: l’atto di disposizione patrimoniale. Il soggetto caduto in errore a seguito degli artifizi o dei raggiri deve cioè compiere un atto di disposizione patrimoniale che procuri un ingiusto profitto con altrui danno.

Emerge quindi una triplice causalità:

  • Artifizi e raggiri determinano l’errore
  • L’errore determina l’atto di disposizione patrimoniale
  • L’atto di disposizione patrimoniale produce un danno (nei confronti del soggetto passivo) ed un profitto ingiusto (per il soggetto attivo).

 

Elemento psicologico

Il dolo non è specifico poiché la norma non indica una finalità particolare. Si richiede quini solo la rappresentazione e la volizione di tutti gli elementi del fatto tipico. Il soggetto deve rappresentarsi e volere gli artifizi ed i raggiri, poi essere consapevole che questi hanno determinato un errore e che da questo errore, mediante un atto di disposizione patrimoniale, è derivato un profitto per lui o per altri, ed un danno per il soggetto passivo.

Ipotesi particolari di truffa:

  • Truffa a tre soggetti. Riguarda l’ipotesi in un cui il soggetto ingannato sia diverso dal soggetto che compie l’atto di disposizione patrimoniale. E’ il caso in cui, in sostanza, gli artifizi ed i raggiri hanno indotto in errore un soggetto, ma poi gli effetti dannosi si producono nella sfera patrimoniale di un altro.
  • Truffa processuale. E’ una speciale forma di truffa a tre soggetti. Si realizza quando una delle parti in un giudizio civile, ingannando il giudice con artifizi o raggiri, riesca a conseguire una pronuncia a lei favorevole e pregiudizievole per il patrimonio della controparte. La giurisprudenza esclude la configurazione di questa particolare forma di truffa, mancando l’elemento dell’atto di disposizione patrimoniale: il giudice, in effetti, con il suo provvedimento, non compie un atto di disposizione patrimoniale.
  • Truffa contrattuale. Si realizza quando uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a simulare fatti che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altra parte ad astenersi dal concludere il contratto. In questa ipotesi l’ingiusto profitto, con il correlativo danno, consistono nella stipulazione stessa del contratto, e nella lesione della libertà contrattuale, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni.
  • Truffa nei rapporti illeciti o immorali. E’ la truffa nella quale il soggetto truffato ha come scopo un fatto illecito e, nel tentare di realizzarlo, viene ingannato. Molti escludevano la rilevanza penale di questa forma di truffa, affermando che l’ordinamento penale non può dare tutela a chi vuole conseguire uno scopo illecito. Tuttavia l’art.640 prevede una aggravante per chi froda il soggetto che voglia sottrarsi illecitamente al servizio militare: tralasciano il fatto che si tratta di un’aggravante ormai anacronistica visto che non esiste più il servizio di leva, occorre semplicemente evidenziare che per il legislatore è degno di tutela anche chi vuole sottrarsi illecitamente al servizio militare, e quindi di conseguenza anche tutti gli altri soggetti che vengono truffati pur nel perseguire uno scopo illecito.

La truffa è aggravata nelle seguenti ipotesi:

  1. Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
  2. Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità. [La qualificazione del pericolo come “immaginario” serve a distinguere questa ipotesi di truffa aggravata dalla fattispecie di estorsione dove il pericolo è reale e dipende dall’agente stesso].
  3. Se il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.