Vediamo quali sono stati, nel tempo, alcuni dei principali interventi modificativi, anche se non hanno inciso particolarmente sull’impianto normativo:

  • La maggior parte delle modifiche si sono concretizzate nella mera previsione di aumenti di pena, man mano che certi fatti venivano all’attenzione dell’opinione pubblica
  • Si è prevista, per molti reati, la procedibilità a querela: l’intervento più importante in tal senso riguarda il delitto di truffa (art. 640)
  • Sono state inserite nuove fattispecie, come quella di truffa per il conseguimento di elargizioni pubbliche (art.640 bis) oppure come quella di frode informatica (art.640), resa necessaria in considerazione dell’evoluzione tecnologica, o infine le fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo.

Vediamo ora la classificazione dei delitti contro il patrimonio. Il titolo XIII si suddivide in:

  • Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:

-furto, rapina, estorsione

-violazione di diritti su beni immobili

-danneggiamento

-introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui

-pascolo abusivo ed ingresso abusivo nel fondo altrui

  • Delitti contro il patrimonio mediante frode:

-truffa, usura, appropriazione indebita

-ricettazione, riciclaggio

impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

-autoriciclaggio

Circa l’elemento della violenza occorre fare alcune importanti precisazioni. L’art.392 (“Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose”) afferma che si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o mutata di destinazione.

Ma allora perché il furto, che non danneggia, non trasforma, né muta la destinazione della cosa, è considerato un delitto commesso mediante violenza sulle cose? La contraddizione si a ancora più accentuata calcolando che l’art.625 comma 2 prevede un aggravante per il furto commesso usando violenza sulle cose: se la violenza sulle cose è un’aggravante, è evidente che essa non possa partecipare alla struttura della fattispecie base.

Queste incongruenze derivano dal fatto che il legislatore ha fondato la classificazione dei delitti contro il patrimonio su un concetto di violenza diverso da quello specificato dall’art.392, facendola consistere in una qualsiasi energia fisica diretta alla cosa per la consumazione del reato.

In tal modo però si finisce per definire “violenza” quella che è in realtà la minima energia fisica necessaria alla realizzazione del fatto naturalistico di sottrazione della cosa.

E’ stata così proposta una diversa classificazione (che però non è quella prevista dal codice):

  • Delitti di trasferimento e/o arricchimento
  • Delitti di impoverimento
  • Delitti per inibire la diffusione e l’utilizzo di beni di provenienza illecita

Quanto alle modalità di aggressione possiamo distinguere tra:

  • Aggressione unilaterale: l’agente non si avvale della cooperazione della vittima, se non eventualmente per meri atti naturalistici in cui la volontà della vittima è totalmente annullata.
  • Con cooperazione della vittima: qui l’agente si avvale del consenso della vittima, una volontà non annullata come nel caso precedente, ma semplicemente viziata da una condotta ingannatoria, minacciosa, violenta o comunque integrante un abuso.

Per quanto riguarda i diritti di trasferimento e/arricchimento, troviamo sia delitti ad aggressione unilaterale (come la rapina) sia delitti commessi con cooperazione della vittima (coma la truffa). I delitti di impoverimento sono invece tutti ad aggressione unilaterale.

Categoria a parte, fuori da questa sistematica, sono invece i delitti per inibire la diffusione e l’utilizzo di beni di provenienza illecita.

In definitiva possiamo distinguere:

  • Delitti di trasferimento e/o arricchimento ad aggressione unilaterale:

-furto

-rapina

-appropriazione indebita

  • Delitti di trasferimento e/o arricchimento con cooperazione della vittima:

-estorsione

-truffa

-insolvenza fraudolenta

-usura

  • Delitti di impoverimento (solo ad aggressione unilaterale):

-danneggiamento

  • Delitti per inibire la diffusione e l’utilizzo di beni di provenienza illecita:

-ricettazione

-riciclaggio

-impiego di danaro di provenienza illecita

-autoriciclaggio