Riguardo all’uso (personale) di gruppo di sostanze stupefacenti ci si è chiesti se esso debba rilevare penalmente ai sensi dell’art.73 oppure possa rientrare fra le condotte punite come illecito amministrativo ai sensi dell’art.75.
Nel 1997 le Sezioni Unite hanno affermato che rientrano nella sfera dell’illecito amministrativo.
- il caso di acquisto contestuale della sostanza stupefacente per uso personale da parte di tutti gli appartenenti al gruppo
- ed anche il caso in cui solo alcuni, o uno solo, dei componenti del gruppo acquistano la sostanza per conto degli altri e poi procedano alla sua materiale suddivisione
In entrambi i casi occorre che sia certa dall’inizio l’identità degli altri soggetti e che sia manifestata la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.
A seguito delle innovazioni della legge Fini-Giovanardi, una parte della dottrina ha ritenuto superato l’orientamento della sentenza del 1997. Si è sostenuto che la irrilevanza penale attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale e che non si può considerare “personale” l’uso di gruppo: quest’ultimo deve essere quindi penalmente sanzionato.
Tuttavia nel 2013 le sezioni Unite hanno affermato che la nuove legge non ha inciso sulla validità dei principi affermati dalle Sezioni Unite nel 1997: quei criteri vanno quindi considerati ancora validi e risolutivi della questione.
In definitiva, i requisiti per avere una ipotesi di consumo personale di gruppo, punibile come mero illecito amministrativo, sono i seguenti:
- occorre che l’acquirente (o gli acquirenti) sia uno degli assuntori
- occorre che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto del gruppo
- occorre che sia certa si dall’inizio l’identità e la volontà di consumo degli altri soggetti
Nei casi in cui non ci sono tali condizioni, ricorre una ipotesi di cessione, punibile ai sensi dell’art.73. Si pensi ad esempio al caso in cui il soggetto abbia ceduto, per il consumo in comune, una sostanza di cui era autonomamente in possesso per averla acquistata senza alcun mandato dagli altri, ovvero abbia ceduto parte della droga a soggetti estranei al gruppo.