Art.582: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(2) Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 dell’ultima parte dell’art.577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
La fattispecie di lesioni personali dolose è una ipotesi di reato a forma libera: la condotta può essere integrata da qualunque comportamento, azione od omissione, idoneo a cagionare una malattia, senza che sia richiesto l’uso della violenza fisica in senso stretto.
Nonostante la norma parli di malattia che deriva da una lesione, la malattia è da considerarsi l’unico vero evento del reato, senza quello intermedio della lesione: è nella malattia che si sostanzia il contenuto offensivo della fattispecie.
Per quanto riguarda il concetto di malattia, la giurisprudenza, rifacendosi alla Relazione Ministeriale, lo interpreta in maniera estensiva come “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo”, mentre la dottrina propende per la nozione di malattia come “processo che determina un’apprezzabile menomazione delle funzioni dell’organismo”, nozione elaborata in ambito medico-legale.
Il codice contempla, nell’art.583, le lesioni gravi o gravissime come ipotesi circostanziali aggravate. Nonostante l’espressa qualificazione in tal senso, è discusso se non si tratti di fattispecie autonome, con la conseguenza che non possa operare il bilanciamento con eventuali attenuanti, nonché, come vedremo tra poco, conseguenze sul piano dell’elemento psicologico.
Quanto all’elemento psicologico del reato, spiccano diverse tesi:
- Si ritiene quantomeno necessario che l’agente si rappresenti ed accetti il verificarsi, quale conseguenza della propria condotta, di un processo patologico comportante una qualche alterazione funzionale. [tesi maggioritaria].
- Si ritiene indispensabile che il soggetto agisca con la coscienza e la volontà di far sorgere l’evento malattia
- Si richiede la rappresentazione del tipo di lesione provocata, nella considerazione delle fattispecie aggravate come titoli autonomi di reato.
Riguardo al caso in cui l’agente abbia voluto lesioni di tipo meno grave, ma abbia provocato una lesione più grave, si distinguono due tesi:
- Chi sostiene che le fattispecie aggravate siano titoli autonomi di reato ritiene che la questione vada risolta in base all’art.586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)
- Al contrario vi è che ritiene che l’evento più grave sarebbe da addebitare al soggetto solo se prevedibile, nel rispetto dell’art.59 p.
Lesioni lievi
L’art.582 comma 1 prevede la figura base delle lesioni lievi, il cui evento si sostanzia in una malattia con prognosi di almeno 21 giorni (ed inferiore a 40 giorni, perché da 41 in poi le lesioni sono da considerarsi gravi). Il reato è perseguibile d’ufficio e prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Lesioni lievissime
L’art.582 comma 2 prevede la figura attenuata delle lesioni lievissime, in cui l’evento malattia deve avere una prognosi inferiore ai venti giorni, ed è punibile solo a querela della persona offesa, purché non ricorra alcune delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585.
La competenza in materia di lesioni lievissime è dal 2000 conferita al giudice di pace: se prima la differenza con le lesioni lievi si limitava al regime di procedibilità, dopo questa riforma vi è anche una profonda differenza sanzionatoria perché il giudice di pace può irrogare solo una pena pecuniaria, o la pena della permanenza domiciliare fino a 45 giorni, o infine il lavoro di pubblica utilità fino a sei mesi.
Secondo l’art.583 comma 1, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da tre a sette anni e si configurano:
- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa. Deve trattarsi di un pericolo di morte imminente, basato su un giudizio diagnostico e non prognostico.
- Se dal fatto deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
- Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per “senso” si intende il complesso di elementi corporei che pongono l’individuo in rapporto con il mondo esterno facendogli percepire gli stimoli; per “organo” si intende la parte del corpo o l’insieme di parti del corpo che servono all’espletamento di una determinata funzione.
Secondo l’art.583 comma 2, le lesioni gravissime sono punite con la reclusione da sei a dodici anni e si configurano se dal fatto deriva:
- Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- La perdita di un senso, di un arto o dell’uso di un organo
- La perdita della capacità di procreare
- La difficoltà nella favella
- Deformazione o sfregio permanente del viso
L’art. 585 prevede poi altre aggravanti:
- La pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre una delle circostanze aggravanti previste nell’art.576. Essendo aggravanti ad effetto speciale devono essere valutate prioritariamente rispetto a quelle ad effetto comune
- La pena è aumentata fino ad un terzo se concorre una delle circostanze di cui all’art.577. Si tratta di aggravanti ad effetto comune e pertanto sono equiparate alle altre circostanze previste dall’art.585.
- La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Anche queste sono circostanze ad effetto comune.
Quanto a quest’ultima aggravante occorre specificare che:
- Per armi si intendono tutte le armi da sparo, tutti gli strumenti atti ad offendere delle quali è vietato il porto sena giustificato motivo, le materie esplodenti, gas asfissianti.
- E’ da considerarsi “travisamento” qualsiasi alterazione delle sembianze esteriori capace di ostacolare il riconoscimento della persona.
- Per configurare una pluralità di persone riunite è sufficiente la presenza di due soggetti, previamente accordatesi per uno scopo prestabilito.
L’ordinamento prevede poi altre figure aggravate in cui si cerca di fornire una più ampia tutela a soggetti che sono maggiormente esposti a condotte lesive della propria incolumità:
- L’art.583 bis punisce la mutilazione degli organi genitali femminili, che costituisce una figura speciale di lesioni personali dolose. E’ punito, nella forma base, con la reclusione da quattro a dodici anni.
- L’art.583 quater sanziona le lesioni gravi o gravissime cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio in occasione di manifestazione sportive. La pena è la reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per quelle gravissime.
- La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso in cui l’offeso sia una persona portatrice di handicap: lo dispone la legge 104/1992.
- Le legge 107/1985 prevede un aumento di pena da un terzo alla metà se il reato di lesioni personali è commesso o tentato in danno di un soggetto internazionalmente protetto.