I rinvii al contratto collettivo in funzione integrativa della disciplina legale sono frequenti: la legge detta una regolamentazione ed affida al contratto collettivo il compito di integrarla. Per esempio, ai contratti collettivi è rimessa la disciplina al dettaglio dell’apprendistato, rispetto alla quale la legge detta soltanto una regolamentazione di principio.
Nell’ambito dei rinvii in funzione integrativa della disciplina legale assumono una particolare importanza quelli che attribuiscono al contratto collettivo una più specifica funzione:
- Rinvii in funzione gestionale. Attribuiscono al contratto collettivo il compito di stabilire limiti e condizioni per l’esercizio di poteri datoriali previsti dalla legge ed altrimenti liberi. Si pensi ad esempio alla determinazione dei criteri di scelta che il datore di lavoro deve osservare in caso di licenziamenti collettivi. Una particolare ipotesi di funzione gestionale è quella assolta dai contratti di solidarietà, difensivi o espansivi.
a1) Contratto di solidarietà difensivo. E’ stipulato dall’impresa con le associazioni sindacali nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e prevede una riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione al fine di evitare riduzioni di personale. A fronte della riduzione dell’orario di lavoro è previsto l’intervento di un particolare ammortizzatore sociale, la Cassa integrazione guadagni straordinaria, che copre una percentuale della retribuzione persa per le ore lavorative.
a2) Contratto di solidarietà espansivo. Anch’esso prevede una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, ma tale riduzione è finalizzata non ad evitare i licenziamenti ma ad incrementare gli organici con l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo personale.
- Rinvii in funziona regolamentare delegata. La legge rinvia al contratto collettivo l’integrazione di norme destinate a tutelare interessi pubblici. Si pensi, per esempio, all’individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In questa ipotesi la disciplina pattizia non basta di per sé ad assolvere questa particolare funzione, ma deve essere valutata idonea dalla Commissione di Garanzia, apposito organismo pubblico.
Occorre precisare che secondo la giurisprudenza costituzionale, i contratti gestionali o con funzione regolamentare delegata non appartengono alla specie dei contratti normativi.
Di conseguenza non spiegano efficacia direttamente sul rapporto di lavoro: gli effetti sui singoli lavoratori sono determinati dall’atto di esercizio del potere datoriale che gli stessi accordi si limitato a procedimentalizzare.
Si parla invece di rinvii in funzione autorizzatoria quando la legge rimette al contratto collettivo la valutazione circa la percorribilità di determinate soluzioni. Si pensi ad esempio all’installazione di impianti audiovisivi che possono comportare il controllo a distanza dell’attività lavorativa; dette apparecchiature possono essere installate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.