Il referendum è uno strumento di consultazione dei lavoratori privo di valore vincolante nei confronti dei singoli lavoratori:
- L’art.21 St.Lav. stabilisce che lo svolgimento delle consultazioni referendarie avviene all’interno dell’azienda, ma al di fuori dell’orario di Anche in questo caso è necessaria la collaborazione del datore di lavoro che dovrà mettere a disposizione i locali aziendali.
- Il referendum deve vertere su materie di interesse sindacale e può essere indetto dalle r.s.a. solo congiuntamente. La legittimazione necessariamente congiunta delle r.s.a. serve ad evitare forme di concorrenza tra le r.s.a. e forme di strumentalizzazione della base dei lavoratori
Una forma di garanzia particolarmente efficace per lo svolgimento dell’attività sindacale è costituita dai permessi retribuiti (cioè per l’espletamento del mandato, art.23 St. Lav) e non retribuiti (cioè per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, art. 24 St. Lav).
- Tali permessi spettano, in ragione del numero dei dipendenti dell’azienda, ai dirigenti delle s.a., che sono considerati tali in quanto nominati secondo le procedure previste dallo statuto della struttura sindacale.
- I lavoratori che intendono avvalersi del permesso devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno 24 ore prima tramite la s.a. di appartenenza. La giurisprudenza, inoltre, ha negato al datore di lavoro il potere di sindacare tali permessi.
- Beneficiari dei permessi sono i dirigenti appositamente indicati nelle r.s.a., i quali mantengono il diritto ad usufruirne per la durata dell’incarico, salvo che intervenga la destituzione da parte dell’organizzazione sindacale nel cui ambito si è costituita la r.s.a.
Gli articoli 30 e 31 dello Statuto prevedono il riconoscimento di permessi retribuiti ai dirigenti nazionali e provinciali dei sindacati maggiormente rappresentativi, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti, o l’aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
Secondo la giurisprudenza i permessi concessi ai sensi dell’art.30 si differenziano da quelli previsti dagli articoli 23 e 24 perché i primi spettano ai sindacalisti extra-aziendali, i secondi spettano invece ai sindacalisti endo-aziendali, cioè a coloro deputati a svolgere la propria attività all’interno dell’impresa.