Il contratto di inserimento è un lavoro subordinato, a tempo determinato, diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
Tale contratto è’ stato previsto dal legislatore con il D. Lgsl 276/2003 per promuovere l’occupazione di determinate categorie di lavoratori, quali:
- i giovani tra i 18 e i 29 anni
- i disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni
- i disoccupati con più di 50 anni
- le persone che non hanno un lavoro da almeno due anni
- le donne residenti nelle aree con il più alto tasso di disoccupazione femminile
- le persone con gravi handicap.
Il progetto individuale di inserimentodeve essere definito con il consenso del lavoratore e idoneo ad adeguare le sue competenze professionali al contesto di lavoro.
Quando tale progetto non viene realizzato per gravi inadempienze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, questi è tenuto a versare all’ente previdenziale la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta.
Il contratto di inserimento deve essere stipulato con forma scritta ed è a tempo determinato. La sua durata non può essere inferiore ai 9 mesi e superiore ai 18 mesi, estendibili a 36 mesi solo per i lavoratori gravemente disabili.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti, ma può essere prorogato entro il limite massimo di 18 mesi. Il contratto è considerato nullo se manca la forma scritta.
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto, la Legge la rinvia alla contrattazione collettivao, in assenza, alla disciplina del lavoro a termine.
Possono ricorrere a tale contratto i datori di lavoro che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.