La Costituzione repubblicana, che giĂ nel suo primo articolo riconosce al lavoro un valore fondante della Repubblica, garantisce ed assicura un ampio sistema di tutele (artt.35, 36, 38, 39, 40).
La legge costituzionale del 2001 ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, innovando particolarmente l’art.117 in materia di competenza di Stato e Regioni. Rientra oggi espressamente nella competenza esclusiva della legislazione statale (art.117 comma 2 lettera l) l’ordinamento civile. Perciò si possono ragionevolmente ritenere inclusi tra i rapporti privati sia la disciplina del rapporto individuale del lavoro, sia il diritto sindacale nella sua dimensione privatistica.
Alla legislazione residuale o concorrente delle regioni competono invece la disciplina della formazione professionale, la tutela e la sicurezza del lavoro, la promozione dell’occupazione, nonché la previdenza complementare ed integrativa e la disciplina delle professioni.
La legge statale e le fonti ad essa equiparate (decreti legge e decreti legislativi) costituiscono il vero telaio della disciplina del rapporto di lavoro. Si pensi alla disciplina dell’impiego privato (regio decreto 1825/1924), al codice civile ed allo Statuto dei Lavoratori.
Quanto agli usi, bisogna distinguere:
- usi normativi (art.2078 c.c.): possono prevalere su norme dispositive di legge se piĂą favorevoli per il lavoratore, ma non possono modificare la disciplina inderogabile del rapporto individuale di lavoro.
- usi aziendali (1340 c.c.) : sono usi negoziali che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità , fanno sorgere in capo al datore di lavoro un obbligo unilaterale di carattere collettivo produttivo di effetti giuridici sui singoli rapporti individuali di lavoro, con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sicché per la sua modifica o soppressione potrebbe risultare insufficiente un accordo con il sindacato