Costituzione del rapporto giuridico previdenziale

La realizzazione della tutela previdenziale avviene con la costituzione del rapporto giuridico previdenziale, del rapporto, cioè, intercorrente tra gli enti previdenziali e soggetti protetti ed avente come contenuto del diritto di questi ultimi alle prestazioni previdenziali.

L’obbligazione dell’ente previdenziale di erogare prestazioni non vi era l’esistenza fin quando non si verificano le condizioni previste dalla legge.

La fattispecie da cui deriva il diritto alle prestazioni previdenziali è sempre costituita da due elementi:

  • il fatto che un soggetto viva del proprio lavoro;
  • il fatto che si sia verificato uno degli eventi che la legge reputa generatori di bisogno.

Quando non trova piena applicazione il principio dell’automaticitĂ  delle prestazioni, la fattispecie si completa solo in presenza di ulteriori elementi: il versamento di determinato numero di contributi previdenziali entro certo prioritĂ  tempo. Soltanto al completamento della fattispecie sorge una posizione giuridica attiva del soggetto protetto avente ad oggetto le prestazioni previdenziali verso l’ente previdenziale.

 

Rapporti preliminari a quello previdenziale

Nei casi in cui non trova attuazione il principio dell’automaticitĂ  delle prestazioni si deve ritenere che sussiste ancora obbligo dell’ente previdenziale di cooperare al loro adempimento.

La corte costituzionale ha ritenuto che in presenza di un’esigenza determinata dalla limitatezza delle disponibilitĂ  finanziarie, è consentita una modificazione legislativa che possa determinare un irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attivitĂ .

L’aspettativa del lavoratore al conseguimento del diritto a pensione ha una tutela oggettiva realizzata sia attraverso i limiti posti alla discrezionalitĂ  legislativa che ad opera dello Stato.

Lo stato provvede direttamente alla realizzazione di quella tutela sia con il controllo che esercita sugli enti previdenziali sia perchĂ© garantisce la pienezza del diritto alle prestazioni. Ciò avviene sia con l’accreditamento dei contributi figurativi, sia con l’accreditamento dei contributi omessi.

L’attivitĂ  svolta dagli enti previdenziali inadempimento degli obblighi suddetti a una pluralitĂ  di effetti: costituisce l’adempimento dell’obbligazione esistente anche nei confronti dei soggetti protetti (effetto immediato); viene in rilevanza come un mero fatto il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali (effetto mediato).