La prescrizione
L’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali sorge immediatamente al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
A volte l’obbligazione contributiva sorge solo quanto si verifichino fatti ulteriori:
- l’esercizio di una determinata specifica attivitĂ rispetto alla generica prefazione del lavoro in posizione subordinata,
- lo svolgimento di una attivitĂ lavorativa rispetto ad un rapporto associativo.
Quest’ultimo è il caso dei liberi professionisti.
L’obbligo contributivo si estingue anche per prescrizione. Questa è divenuta quinquennale dal 1° gennaio 1996.
La legge n. 335 del 1995 ha ridotto a cinque anni la prescrizione per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, restando, così, modificata anche la previgente prescrizione decennale per la contribuzione dovuta per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e per la tutela di malattia.
Determinazione dell’obbligo contributivo
Secondo l’art. 23 cost ” nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, quest’ultima non solo importa obbligo contributivo ma ne determina anche l’ammontare.
A volte i contributi sono determinati in misura fissa, invece altre volte, in misura proporzionale della retribuzione imponibile.
Retribuzione o reddito professionale costituiscono la base imponibile che deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Il tasso è fissato, o può essere variato, con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La legge determina le condizioni per l’esistenza dell’obbligo contributivo, mentre la discrezionalitĂ attribuita all’autoritĂ governativa e agli enti previdenziali deve essere esercitata nel rispetto dei criteri e nei casi determinati dalla legge.
Ai soggetti tenuti al pagamento dei contributi la legge impone anche obblighi accessori, rispetto a quello contributivo, allo scopo di fornire agli enti previdenziali elementi necessari per accertare l’esistenza dell’obbligo.
Questi obblighi accessori, assistiti a volte da sanzioni, sono imposti dalla legge al solo fine di fornire gli elementi necessari per accertare l’esistenza dell’obbligazione contributiva e l’ammontare dei contributi dovuti, deve ritenersi che il loro adempimento dia luogo a vere e proprie denunzie.
L’obbligazione contributiva non sorge per effetto dell’accertamento, ma giĂ avvenuta essere nel momento in cui si sono verificate le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge.