La prescrizione

L’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali sorge immediatamente al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

A volte l’obbligazione contributiva sorge solo quanto si verifichino fatti ulteriori:

  • l’esercizio di una determinata specifica attivitĂ  rispetto alla generica prefazione del lavoro in posizione subordinata,
  • lo svolgimento di una attivitĂ  lavorativa rispetto ad un rapporto associativo.

Quest’ultimo è il caso dei liberi professionisti.

L’obbligo contributivo si estingue anche per prescrizione. Questa è divenuta quinquennale dal 1° gennaio 1996.

La legge n. 335 del 1995 ha ridotto a cinque anni la prescrizione per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, restando, così, modificata anche la previgente prescrizione decennale per la contribuzione dovuta per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e per la tutela di malattia.

 

Determinazione dell’obbligo contributivo

Secondo l’art. 23 cost ” nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, quest’ultima non solo importa obbligo contributivo ma ne determina anche l’ammontare.

A volte i contributi sono determinati in misura fissa, invece altre volte, in misura proporzionale della retribuzione imponibile.

Retribuzione o reddito professionale costituiscono la base imponibile che deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il tasso è fissato, o può essere variato, con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La legge determina le condizioni per l’esistenza dell’obbligo contributivo, mentre la discrezionalitĂ  attribuita all’autoritĂ  governativa e agli enti previdenziali deve essere esercitata nel rispetto dei criteri e nei casi determinati dalla legge.

Ai soggetti tenuti al pagamento dei contributi la legge impone anche obblighi accessori, rispetto a quello contributivo, allo scopo di fornire agli enti previdenziali elementi necessari per accertare l’esistenza dell’obbligo.

Questi obblighi accessori, assistiti a volte da sanzioni, sono imposti dalla legge al solo fine di fornire gli elementi necessari per accertare l’esistenza dell’obbligazione contributiva e l’ammontare dei contributi dovuti, deve ritenersi che il loro adempimento dia luogo a vere e proprie denunzie.

L’obbligazione contributiva non sorge per effetto dell’accertamento, ma giĂ  avvenuta essere nel momento in cui si sono verificate le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge.