Il problema della natura giuridica dei contributi previdenziali

Tutte le soluzioni possibili del problema della natura giuridica dei contributi previdenziali e sono state proposte dalla dottrina: da quella per cui essi dovrebbero essere considerati come un corrispettivo delle prestazioni previdenziali, alla stregua dei premi delle assicurazioni private, fino a quelle che ne hanno sostenuto alla natura di tributo, discutendosi poi se si tratta di tassa, di contributo speciale, di imposta in senso stretto oppure di imposta speciale.

L’opinione secondo la quale i contributi previdenziali sarebbero da considerare come premi di assicurazione deve essere respinta solo che si tenga presente l’inesistenza di quel nesso di corrispettivitĂ  tra contributi e prestazioni previdenziali che ne costituirebbe il presupposto.

Allo stesso modo la configurazione dei contributi previdenziali come parte integrante del salario considera i contributi previdenziali con esclusivo riguardo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro; nulla dice a proposito della natura giuridica dei contributi previdenziali.

Si deve quindi convenire con la dottrina prevalente la quale ritiene che i contributi previdenziali siano tributi imposti dalla legge a favore di un ente pubblico e per la realizzazione di un pubblico interesse.

E ma innanzitutto respinta l’opinione di chi ritiene che i contributi previdenziali siano figure autonome speciale del tributo; poi che si è ritenuta possibile accettare una delle qualificazioni tradizionali, essendosi ammessa l’esistenza di una relazione sinallagmatica tra l’obbligazione contributiva e quella di erogare le prestazioni previdenziali. PoichĂ© nei tributi la corrispettivitĂ  tra il sacrificio dell’imposizione e il vantaggio che ne deriva ai singoli è normalmente esclusa.

Va anche respinta configurazione dei contributi previdenziali come tasse o come contributi speciali.

 

I contributi previdenziali come imposte

I contributi previdenziali devono essere configurati come imposte.

Le imposte sono le prestazioni pecuniarie che un ente pubblico ha il diritto di esigere in virtĂą della sua potestĂ  di imperio, nei casi, nella misura nei modi stabiliti dalla legge, allo scopo di reperire mezzi necessari allo svolgimento della sua attivitĂ . Presupposto dell’imposta è esclusivamente la soggezione alla potestĂ  dello stato, mentre l’impiego che l’ente pubblico fa del ricavo dell’imposizione, in base a norme estranee al rapporto tributario, non ha alcuna influenza sull’origine e sull’estensione dell’obbligo contributivo.

La funzione dei contributi previdenziali e è quella di fornire agli enti previdenziali e mezzi necessari alla realizzazione dai compiti loro affidati dalla legge per la soddisfazione immediata di un interesse pubblico.

Obbligati al pagamento dei contributi possono essere gli stessi soggetti che beneficiano della tutela previdenziale; mentre, quando lo sono altri soggetti, tra questi soggetti protetti intercorrono rapporti a volte diversi da quelli di lavoro subordinato e cioè rapporti associativi, di lavoro autonomo o addirittura familiare.

I contributi previdenziali sono dovute esclusivamente in vista della realizzazione di un interesse pubblico e dando la funzione di fornire mezzi necessari agli enti che con la loro attivitĂ  devono soddisfare questi interessi.