Nel sistema della previdenza sociale trova attuazione un principio diverso più vasto che non quello mutualistico. Attraverso quel sistema si realizza la solidarietà di quanti sono in grado di lavorare e di quanti dall’altrui lavoro traggono utilità.
Questa solidarietà non può essere espressa da una struttura mutualistica.
La solidarietà realizzata con la previdenza sociale è solidarietà tra chi lavora e chi, non potendo più o non avendo potuto lavorare, si trova in condizione di bisogno; tra chi produce e chi ha contribuito con il suo lavoro a quella di produzione. Tale solidarietà è concentrata e attuata dallo stato. Questi garantisce l’attuazione della solidarietà nazionale attraverso la realizzazione della tutela previdenziale anche con diretti interventi finanziari.
La solidarietà che trova espressione del sistema giuridico previdenziale rappresenta una specie di quella segreta che lo stato realizza ogni volta che opera una redistribuzione del reddito.
L’obbligo contributivo è imposto al fine di attuare la solidarietà di tutta la collettività organizzata (art. 2 cost).
Le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di scelte politiche che tengono conto non solo non tanto della contribuzione versata, ma anche e sempre più intensamente dall’effettivo bisogno del soggetto protetto.
Dall’onere della metà del contributo previdenziale imposto al lavoratore ( art. 2115 cc), si è passati, da un periodo in cui, nell’immenso dopoguerra, si era avuto l’esonero completo, a una contribuzione di gran lunga inferiore rispetto a quella posta a carico del datore di lavoro, adeguando così alla realtà economica e sociale la misura del contributo di chi lavora alla realizzazione della solidarietà nazionale.