Gli elementi di razionalizzazione hanno realizzato una omogeneizzazione delle tutele per che hanno previsto, per l’avvenire, modificazioni dei criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche, per ridurne progressivamente livello, e più rigorosi requisiti di accesso, specialmente per le pensioni di anzianità delle quali era stata sospesa temporaneamente l’attribuzione.

L’obiettivo della definitiva stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo è stato perseguito da legge 8 agosto 1995, n. 335 , la quale ha introdotto modificazioni le quali hanno indotto alcuni commentatori a ritenere che, con essa, sarebbe stato introdotto un avere propria riforma del nostro sistema previdenziale. Tale è la reintroduzione del sistema di calcolo delle pensioni che assume come base la contribuzione versata.

A tale reintroduzione corrisponderebbe una significativa inversione di tendenza del sistema e cioè una vera e propria riforma, in quanto il principio di solidarietà sarebbe stato sostituito con quello della rigorosa corrispettività tra contributi versati e prestazioni pensionistiche.

La differenza tra la cosiddetta pensione retributiva e quella contributiva:

  • nella pensione retributiva, l’ammontare della pensione è determinato direttamente sulla base delle retribuzioni percepite;
  • nella pensione contributiva, si fa riferimento alla contribuzione previdenziale e all’età di ingresso in pensione.

La reintroduzione del principio di corrispettività tra contributi e prestazioni comporterebbe l’attenuazione della rilevanza dell’interesse della collettività alla realizzazione della tutela previdenziale.

Sono stati conservati istituti che, per essere espressione di una solidarietà, sarebbero incompatibili con il principio di corrispettività. Così è: per l’assegno sociale per i cittadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di adeguati mezzi di vita; per il divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali e altri redditi anche previdenziali; per la perequazione automatica.

Il principio della corrispettività è contraddetto anche da regola per cui esiste diritto a pensione soltanto se l’ammontare di questa è superiore ad un importo determinato con la conseguente perdita della retribuzione versata.

La legge n. 335 del 1995 non ha quindi determinato una riforma del sistema pensionistico in quanto non ha modificato l’ispirazione che continua ad essere conforme alle concezione di politica previdenziale risultanti dei principi costituzionali.

Quella legge ha introdotto una razionalizzazione riconducendo la funzione del sistema pensionistico alla liberazione delle effettive situazioni di bisogno.