L’evoluzione della previdenza sociale è rapida. Si accentua il carattere pubblicistico della tutela previdenziale. Essa, nata volontaria, diventa dapprima obbligatoria, nel senso che la sua piena attuazione, ancorché imposta dalla legge, è condizionata può sempre adempimento degli obblighi posti a carico specialmente del datore di lavoro; diviene necessaria, nel senso che opera ex lege.

La realizzazione della tutela previdenziale viene affidata esclusivamente ad enti pubblici appositamente istituiti.

Se la necessarietà della tutela previdenziale, sta ad indicare che alla realizzazione di quest’ultimo corrisponda l’interesse pubblico, la realizzazione di quella tutela continua ad essere considerato un compito proprio delle categorie interessate sulla quale soltanto ricade l’onere di finanziarne l’attuazione.

Lo stato si limita a dar vita a nuovi istituti, a dettare con legge la disciplina dei rapporti, ma raramente interviene finanziariamente.

Interesse dei lavoratori soddisfatto mediante il contemperamento e la reciproca subordinazione degli interessi individuali degli appartenenti alla categoria o mediante la subordinazione dell’interesse dei datori di lavoro.

La dottrina del tempo è stata indotta a ritenere che tra all’obbligo degli istituti previdenziali di erogare prestazioni e quella del pagamento dei contributi previdenziali intercorresse una relazione sinallagmatica riducendo così tutta la tutela previdenziale entro schemi privatistici. Durante il periodo corporativo il sistema delle assicurazioni sociali non sono viene completato con la previsione della tutela di nuovi rischi, ma venne assumendo man mano caratteristiche che precludono alla successiva evoluzione.

Così all’originaria concezione del rischio professionale si viene affiancando una concezione più ampia: quella della solidarietà corporativa tra datori e prestatori di lavoro ispirata alla realizzazione dell’interesse pubblico dell’economia nel quale si pretendeva di risolvere autoritativamente il conflitto sociale.

Essa consentì l’estensione della tutela previdenziale, estendendola anche a rischi.

La disposizione XXVI della carta del lavoro: ” la previdenza è un’altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d’opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo stato procurerà di coordinare ed unificare, quanto più è possibile, il sistema degli istituti di previdenza”.