In altri sistemi europei di giustizia costituzionale, l’instaurazione diretta dei giudizi sulle leggi rappresenta la regola e non già l’eccezione. Nel nostro ordinamento, infatti, vi è una rigorosa delimitazione dei soggetti legittimati e dagli atti rispettivamente impugnabili in questa sede. Sulla base del quarto comma dell’art. 127 Cost., legittimato è il governo della repubblica, che può impugnare le leggi regionali già rinviate dal governo stesso e quindi riapprovate dal competente consiglio. D’altro lato, le impugnative principali spettano anche alle singole regioni, che dispongono della “azione di legittimità costituzionale davanti alla corte”.

Inoltre le leggi regionali sono impugnabili per illegittimità costituzionale da parte di altre regioni. In tutti questi casi occorre che l’impugnativa sia preceduta da una deliberazione collegiale dell’organo competente. Costituisce eccezione la sola Sicilia, il cui statuto speciale affida l’impugnazione delle leggi regionali al commissario dello stato. Altrove i ricorsi dello stato vengono bensì proposti in nome del presidente del consiglio dei ministri, ma sulla base di una previa e conforme delibera del consiglio stesso. Ed è rimasta isolata una sentenza che in via derogatoria aveva consentito la proposizione del ricorso da parte del solo presidente del consiglio.

Del pari, è incontestato che i ricorsi del presidente della giunta regionale debbano essere sorretti dal voto del rispettivo collegio. In entrambe le ipotesi la violazione delle norme predette comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso. Da questi indici risulta che quelle sottostanti alla proposizione dei vari ricorsi sono altrettante scelte politiche. In altre parole, vige il principio della “facoltatività del ricorso”, sicché tanto lo stato quanto le regioni non si trovano affatto nella posizione del giudice a quo.

Ma resta inteso che la politicità delle delibere adottabili dal consiglio dei ministri e dalle giunte regionali non si estende ai motivi del ricorso stesso: i quali debbono sempre investire la legittimità delle leggi impugnate. Diversamente dai processi incidentali, quelli instaurati in via principale vengono comunque concepiti come giudizi di parti. Alla maniera dei giudizi amministrativi è quindi richiesto che il ricorso del governo sia notificato al presidente della giunta regionale.

Ciò spiega che nei giudizi in esame la rinuncia al ricorso, se accettata “da tutte le parti”, estingua il processo; la rinunciabilità costituisce la naturale conseguenza della disponibilità dell’azione.

 

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