Il trattamento corrisposto dall’assicurazione sociale per l’impiego, per gli eventi di disoccupazione successivi al 1 maggio 2015, è denominato nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego. La NASpI sostituisce le prestazioni previste dall’articolo 2 della legge 92 del 2012. Dunque, la NASpI costituisce una nuova prestazione unitaria istituita nell’ambito della stessa assicurazione sociale per l’impiego. Presupposto per il riconoscimento di tale prestazione è, oltre la perdita involontaria dell’impiego, la dichiarazione da parte del lavoratore di immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego attraverso la stipula di un patto di servizio personalizzato.

La NASpI, inoltre, è subordinata al duplice requisito di una anzianità contributiva di almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione e dello svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. La NASpI si fonda sull’adempimento contributivo, sia pure con l’applicazione del principio della automaticità delle prestazioni, e con la previsione di requisiti ridotti rispetto a quelli precedentemente previsti, confermando così la permanenza di profili che evidenziano una ispirazione di natura assicurativa.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, e quindi per una durata massima di 2 anni, con esclusione dal computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Dunque, la NASpI è parametrata alla contribuzione versata, sia pure con la previsione di un limite massimo. In ogni caso, pur incrementando la durata massima per i lavoratori con maggiore continuità contributiva, anche la NASpI risulta di durata più breve rispetto ai precedenti trattamenti speciali di disoccupazione, e in modo particolare rispetto all’indennità di mobilità, erogabile in passato, in alcune ipotesi particolari, addirittura per dieci anni.

L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Per ottenere il trattamento, è necessario presentare domanda all’INPS in via telematica, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del lavoro. La presentazione di tale domanda esonera il soggetto disoccupato dalla dichiarazione di immediata disponibilità. L’ammontare della indennità è pari al 75% della retribuzione mensile – calcolata dividendo la retribuzione imponibile a fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente 4,33 – nel caso di retribuzioni nel 2015 fino ad un importo di 1195 euro, annualmente rivalutato. Se la retribuzione è superiore all’importo di 1195 euro, l’ammontare della indennità è incrementato di un ulteriore 25% della quota eccedente tale importo.

A partire dal quarto mese la indennità è ridotta progressivamente del 3% ogni mese. In ogni caso, per l’intero periodo di erogazione della indennità è riconosciuto, con onere a carico della fiscalità generale ed entro limiti di retribuzione predeterminati, il diritto alla contribuzione figurativa, utile ai fini della maturazione e della misura del diritto a pensione. L’erogazione della indennità è sospesa nella ipotesi in cui il soggetto protetto reperisca una nuova attività di lavoro subordinato quando essa sia di durata inferiore a 6 mesi. Se, invece, il periodo di occupazione è superiore al semestre, il lavoratore perde il diritto alla indennità nella ipotesi in cui il reddito annuale prodotto sia superiore al reddito minimo da imposizione fiscale.

Si verifica, invece, la decadenza dal diritto all’indennità nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di una attività lavorativa subordinata, in forma autonoma o di impresa, senza provvedere a darne comunicazione all’INPS; raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. Infine, sono previste sanzioni progressive fino alla stessa decadenza dal diritto anche quando il soggetto percettore del trattamento si rifiuti di partecipare senza giustificato motivo alle iniziative di politica attiva ed ai percorsi di riqualificazione professionale concordati con il centro per l’impiego attraverso la stipula del patto di servizio personalizzato o non accetti una offerta di lavoro che abbia determinate caratteristiche di congruità (cd. condizionalità). In queste ipotesi, le sanzioni sono adottate dal centro per l’impiego e comunicate all’INPS che emette i provvedimenti conseguenti e provvede anche a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. Avverso le sanzioni adottate dal centro per l’impiego, è ammesso ricorso all’ANPAL.

 

Lascia un commento