In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’INAIL eroga ai soggetti protetti alcune prestazioni sanitarie, per la maggior parte ora assicurate dal Servizio sanitario nazionale, e soprattutto prestazioni economiche. Queste prestazioni, contenute entro determinati massimali, sono finanziate mediante i premi assicurativi, posti esclusivamente a carico del datore di lavoro, salvo che nel rapporto di lavoro parasubordinato ove essi, invece, sono posti per due terzi a carico del committente, e per un terzo a carico del lavoratore. I premi assicurativi sono determinati in proporzione alla retribuzione, sulla base delle tariffe dei premi che sono distintamente predisposte per ciascuna gestione tenendo conto del rischio medio nazionale di ogni singola lavorazione, dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In questo modo, anche il sistema di tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali svolge una importante funzione di prevenzione indiretta, incentivando il datore di lavoro a predisporre misure di sicurezza più efficaci. Se la inabilità è temporanea ed assoluta, e cioè impedisce totalmente di attendere al lavoro svolto pur essendo sanabile nel tempo, il soggetto protetto ha diritto ad una indennità giornaliera per tutta la durata dell’inabilità, con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia. Se, invece, l’inabilità è permanente, assoluta o parziale (tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10% in caso di infortunio e al 20% in caso di malattia professionale) il soggetto protetto ha diritto ad una rendita, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta. Su domanda del titolare o per disposizione dell’INAIL, la rendita può essere soggetta a revisione in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro e, più in generale, di intervenute modificazioni delle condizioni fisiche.

Il danno biologico rileva solo se è permanente e la sua entità è stabilita secondo percentuali determinate in base ad una specifica tabella delle menomazioni. Il soggetto protetto ha diritto ad un indennizzo erogato sotto forma di capitale per i danni dal 6 fino al 15%, e sotto forma di rendita per i danni ulteriori. Per i danni inferiori al 6%, stante la loro lieve entità, non è previsto alcun indennizzo. Ove, infine, dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale sia derivata la morte del soggetto protetto, la legge attribuisce ai superstiti, tra i quali non è compreso il convivente more uxorio, il diritto ad una rendita, nonché ad un assegno una tantum, per le spese funerarie.

 

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