Tra i fenomeni che incidono sui valori della persona va considerato il cd. mobbing. Dal punto di vista giuridico, vi è stata, a lungo, incertezza sugli elementi che configurano il mobbing. Allo stato, sembra affermarsi il convincimento che il mobbing sia costituito da un indistinto complesso di atti e comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere dal datore di lavoro o da altri lavoratori, volti a perseguitare ed emarginare la “vittima” e tali da lederne la salute o la dignità.

In realtà, l’uso del termine mobbing non è di particolare utilità per il diritto, perché l’ordinamento giuridico già prevede e sanziona le fattispecie che solitamente si fanno ricondurre alla incerta nozione del mobbing. L’ordinamento, a tutela dei diritti della persona, prevede quali sono i limiti dei poteri del datore di lavoro, cosicché l’inosservanza di quei limiti determina, di per sé, la illegittimità dell’atto o del comportamento posto in essere nell’esercizio dei poteri stessi.

Il progresso della tutela antidiscriminatoria ha portato ad includere espressamente, tra le discriminazioni vietate, anche la fattispecie delle “molestie”, ovvero di quei “comportamenti indesiderati”, posti in essere per uno dei motivi considerati illeciti, e che abbiano “lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo”.

Quella delle molestie è una fattispecie che ha notevoli punti di contratto con il mobbing, ma si distingue perché presuppone che i comportamenti siano illeciti in quanto motivati da ragioni tipizzate, sia pure individuate in modo ampio. Inoltre, l’apparato predisposto dal legislatore risulta idoneo a reagire anche alle nuove forme di insidia che possono presentarsi nell’ambiente di lavoro.

L’orientamento più recente della giurisprudenza tende ad evitare l’espansione incontrollata della fattispecie del mobbing, riconducendo la valutazione del comportamento del datore di lavoro alla luce dei precetti legali esistenti e limitando l’impiego di quella fattispecie ai casi in cui tale comportamento, pur apparentemente lecito, sia ispirato da uno specifico intento illecito, quale è quello persecutorio o ritorsivo.

 

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